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GPS -> RECLAMI, DIFFIDE, DOGLIANZE

da | 14 Set 2023 | Autodifesa, Primo piano

di redazione

GPS -> RECLAMI, DIFFIDE, DOGLIANZE

Questa nota dell’UST di Vicenza è una indicazione a valenza generale, quindi può essere utilizzata come traccia per inviare le proprie istanze all’Ambito scolastico territoriale di pertinenza.

Nota Ambito di Vicenza.

L’ambito territoriale di Vicenza ha pubblicato la nota 10512 dell’11 settembre con la quale si forniscono chiarimenti sulle diffide e reclami avverso le individuazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze.
 
Pervengono a questo Ufficio numerosi reclami e/o diffide aventi in larga parte il medesimo contenuto.
 
Pertanto, al fine di garantire la rapidità dell’azione amministrativa in fase di avvio dell’anno scolastico, si ritiene opportuno fornire un riscontro unico e univoco per le situazioni di seguito evidenziate.
 
Le doglianze emerse relative al turno di nomina appena concluso vertono principalmente sulle seguenti circostanze:
 
  1. l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
  2. l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto;
  3. il docente nominato su posto di sostegno da graduatoria incrociata GUI sostegno I grado oppure GUI sostegno II grado reclama per l’individuazione in base ad una posizione diversa da quella riportata nella GPS incrociata sostegno di seconda fascia.
Per quanto concerne la circostanza 1), la spiegazione è di semplice e di intuibile evidenza. In primo luogo, i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, in base alla quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale. In secondo luogo, vi è il caso dei candidati cc.dd. “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, nella misura dell’8% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso, a prescindere da quale sia la posizione effettiva in graduatoria (il riservista riceve, in coda a tutti gli altri che lo precedono, una sede rimasta libera, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze).
 
Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della summenzionata legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte nel contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.
 
Ovviamente, né il diritto di precedenza né il diritto di riserva possono essere resi pubblici per ragioni inerenti alla privacy dai candidati.
 
Riguardo alla situazione 2), la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio u.s.. Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria, salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non riscontra fra le preferenze espresse da quel candidato i posti lasciati liberi dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente considera il candidato “X” rinunciatario per quella classe di concorso e questi non potrà più ricevere una nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022.
 
Si ribadisce che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e il posto risultante libero per scorrimento. A titolo meramente esemplificativo, non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale, oppure supplenze sino al termine delle attività didattiche a chi ha richiesto solo supplenze annuali.
 
Si consiglia, quindi, un’attenta e scrupolosa verifica delle sedi inserite nelle preferenze dell’istanza prima di rivolgere le proprie lamentele a questo Ufficio.
 
Si precisa ulteriormente che, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”; infatti, il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 112/2022 che si riporta per comodità: “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
 
In merito alla circostanza 3), si ricorda in premessa che, per la scuola secondaria, le Graduatorie incrociate sostegno comprendono insegnanti che sono iscritti in altre graduatorie (GAE e GPS), indipendentemente dalla loro classe di concorso. A determinare la posizione di questi docenti è la graduatoria di origine su materia (GAE o GPS), la fascia, eventualmente la sottofascia e il punteggio totalizzato nella graduatoria della classe di concorso di origine. Qualora un aspirante sia iscritto in più di una graduatoria, a parità di fascia viene considerata quella con il punteggio più alto.
 
La piattaforma ministeriale sulla quale è implementato il programma informatico che assegna le supplenze (INS) e la piattaforma GPS che registra le iscrizioni nelle graduatorie provinciali sono diverse e dialogano tramite riversamento dati dalla seconda alla prima.
 
La piattaforma GPS registra le iscrizioni nelle graduatorie incrociate del sostegno per la scuola secondaria in due elenchi distinti: nel primo include i docenti non specializzati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali), nel secondo quelli non specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali).
 
La piattaforma INS, invece, una volta acquisiti i dati da GPS, crea per ciascun grado, MM e SS, un’unica graduatoria, detta GUI (Graduatoria Unica Incrociata), nella quale ciascun aspirante è incluso una sola volta in base alla categoria di origine più vantaggiosa:
 
  1. Non specializzati presenti nelle GAE;
  2. Non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali;
  3. Non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali e in base al punteggio più elevato riportato nelle cdc di quella “categoria”.
In tal modo la GUI supera il problema della presenza di uno stesso aspirante nella graduatoria incrociata sostegno della I fascia (perché abilitato su una classe di concorso) e in quella della II fascia (perché non abilitato su altre cdc), includendolo una sola volta nella posizione più vantaggiosa.
 
Pertanto, il punteggio in base al quale il docente viene processato ed eventualmente nominato dal sistema è lo stesso su GUI e GPS; la posizione nelle due piattaforme, invece, è diversa (quella di INS è numericamente inferiore perché la GUI è depurata dei candidati che sono sia nelle GPS incrociate di prima fascia – perché abilitati su materia), sia in quelle di seconda fascia – perché non abilitati in altre materie), ma detta diversità è del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione per il posto di supplenza.
 
In considerazione di quanto sopra, si invitano gli aspiranti interessati ad astenersi dall’inviare reclami qualora riscontrassero alcuna delle presunte anomalie sopra riportate.

Redazione

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