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ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO

da | 29 Giu 2023 | Autodifesa

ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO

Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
 Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
 I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
 L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene
entro il 180 º giorno di gestazione (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008).
 Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
NOTA BENE: sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla “grave patologia”:
– i giorni di ricovero ospedaliero;
– i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
– l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
– i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
– i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle

(certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
 
l’esenzione dalla visita fiscale – tanto per i pubblici dipendenti tanto per quelli del settore privati – nelle seguenti ipotesi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
  • le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta lacausa di servizio;
  • stati patologici con invaliditàche ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale.

Per «terapie salvavita» si intendono le cure indispensabili a tenere in vita una persona, in certa misura indipendenti dalla qualità intrinseca del farmaco usato ad essere salvavita. Infatti, un farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa, verso cui ha tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia: ad esempio, un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolge il suo semplice ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.

I giorni di esenzione dalla visita fiscale sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da malattia alla terapia salvavita che andranno comunque attestati.

 

L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Le norme vigenti non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità; pertanto il controllo concordato è sempre possibile.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le suddette fasce di reperibilità.

Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, le previsioni sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
  • Nel caso di ricoveri ospedalieri o di day hospital, appare evidente che non necessita nessun tipo di controllo e nemmeno il rispetto delle fasce 

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