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INFORTUNIO/MALATTIA

da | 21 Set 2022 | Autodifesa

INFORTUNIO/MALATTIA

a cura di Marco Barone – consulente legale Cobas della Scuola

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro deve presentare all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) la denuncia per gli infortuni che riportino una prognosi non inferiore ai tre giorni, verificatisi nell’esercizio dell’attività lavorativa a danno dei lavoratori, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l’indennizzabilità del danno subìto che è di competenza esclusiva dell’INAIL.

Per gli infortuni con prognosi entro i 3 giorni, il Dirigente procede invece con una comunicazione di infortunio all’INAIL dell’evento accaduto, per fini statistici e informativi, come previsto dall’art. 18, comma 1-1bis, del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla sicurezza).

Per gli infortuni che cagionino la morte o il pericolo di morte, la denuncia va effettuata entro il giorno successivo.

Come Operare Su Sidi.

Come previsto dalla nota MIUR n.2736 del 20 novembre 2017, il Ministero ha predisposto per l’esecuzione di tali adempimenti un’apposita funzione operante in cooperazione applicativa tramite piattaforma SIDI. Il Dirigente scolastico procede utilizzando la funzione “GESTIONE DENUNCE DI INFORTUNIO INAIL”, per poi scegliere l’opzione di denuncia o di comunicazione. A conclusione dell’inserimento dei dati richiesti, il sistema rilascia una ricevuta in pdf di avvenuta comunicazione/denuncia.

Obbligo Di Denuncia.

Grava in capo al Dirigente un vero e proprio obbligo di denuncia, previsto dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La denuncia di infortunio va presentata entro 48 ore dalla formale comunicazione di avvenuto infortunio che il lavoratore è tenuto a dare alla scuola, presentando anche certificato medico della struttura medica (ad es. il certificato rilasciato dal pronto soccorso) che ha fornito assistenza per l’infortunio e che specifica la prognosi (N.B. il certificato è trasmesso per via telematica dalla struttura medica direttamente all’INAIL).

L’INAIL limita però la portata dell’obbligo alla previa formale comunicazione del dipendente, la cui eventuale inerzia non comporta l’insorgenza di alcun obbligo di denuncia.

La denuncia e il relativo certificato medico devono riportare: generalità del dipendente, data e ora dell’accaduto, le cause e le circostanze, danno subìto.

Il Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, attuativo della riforma “Jobs Act”, ha eliminato l’obbligo di tenere il registro degli infortuni, come specificato anche dalla Circolare INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015. Inoltre la riforma ha traslato dal Dirigente scolastico all’INAIL l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza le denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguita la morte del dipendente.

Obbligo Del Dipendente.

L’adempimento a carico del lavoratore vittima di infortunio è di comunicare alla scuola in modo tempestivo l’avvenuto infortunio, comunicando il codice identificativo del certificato medico, nel rispetto dell’art. 52 del DPR 1124/1965.

Chiarimenti Inail

Recentemente l’INAIL, con la Circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito chiarimenti sull’obbligo di denuncia degli infortuni e sulle sanzioni applicabili in caso di sua violazione.

Riguardo l’inizio della decorrenza del termine dei due giorni, a partire dal quale decorre l’obbligo di denuncia, L’INAIL precisa che, se trattasi di giorno festivo l’inizio slitta al primo giorno successivo non festivo (ad es. se il dipendente invia formale comunicazione nella giornata di domenica, il termine decorre a partire dal lunedì); specifica inoltre che se la scuola è articolata secondo la settimana corta, il sabato è considerato giorno feriale ordinario.

Per il caso in cui in origine l’evento avesse ricevuto una prognosi entro i 3 giorni per poi ricevere un prolungamento, il termine per l’obbligo di denuncia scatta a partire dal ricevimento del nuovo certificato medico riportante l’estensione della prognosi.

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Retribuzione malattia

Per ciascun anno scolastico, il periodo di malattia viene retribuito:

nel 1° mese al 100%;
nel 2° e 3° mese al 50%;
dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

E si specifica:

  • I primi 3 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  • I restanti 6 mesi di assenza interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti (il personale non avrà riconosciuti il punteggio, i contributi ecc.).
  • Superato il limite dei 9 mesi si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

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In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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