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modello RIMOSTRANZA SCRITTA avverso utilizzazione come docente “temporaneamente inidoneo” per scadenza GREEN PASS

da | 19 Mag 2022 | Autodifesa

modello RIMOSTRANZA SCRITTA avverso utilizzazione come docente “temporaneamente inidoneo” per scadenza GREEN PASS

a cura dei Cobas Scuola di Palermo

Al/la Dirigente scolastico/a
del ………………………………………
SEDE

OGGETTO: rimostranza scritta art. 17 del d.P.R. n. 3/1957 – AVVERSO ILLEGITTIMA UTILIZZAZIONE COME “DOCENTE TEMPORANEMENTE INIDONEO” PER SCADENZA GREEN PASS

La/Il sottoscritta/o ………………………………., docente guarito da SARS-CoV-2 e in possesso della cosiddetta Certificazione Verde Rafforzata, ritiene palesemente illegittimo il VS ordine di servizio (prot. n. …. del …….) col quale, prima della scadenza del cd GREEN PASS RAFFORZATO e senza che sia stata esperita la procedura prevista per l’accertamento dell’obbligo vaccinale (art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021), si vorrebbe applicare unilateralmente, e senza il necessario consenso, al/la sottoscritto/a il regime contrattuale previsto per il personale “temporaneamente inidoneo per motivi di salute” dal CCNI 25.6.2008 – Criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute.
La/Il sottoscritta/o evidenzia quanto segue:
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.l. n. 52/2021 (convertito nella l. n. 87/2021) e ss.mm.ii., la certificazione verde da guarigione “ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione […] ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.
2. L’Allegato B al dPCM del 17 dicembre 2021, che apporta modifiche al dPCM del 17.6.2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021, ribadisce che la certificazione verde rafforzata ha validità di sei mesi dalla guarigione. Infatti:
“Generazione della Certificazione per guarigione
Per la generazione della certificazione per avvenuta guarigione, anche dopo vaccinazione, sono necessarie le seguenti verifiche:
– la presenza di un referto di guarigione da parte di un soggetto abilitato.
– eventuale presenza di una somministrazione di vaccino nel periodo precedente di almeno 14 giorni rispetto alla data di primo test positivo.
Tale Certificazione ha un periodo di validità in Europa pari al periodo compreso tra la data inizio validità e la data fine validità in UE. La data fine validità non può superare di 180 giorni la data del primo test molecolare positivo.
In Italia tale Certificazione ha un periodo di validità pari al periodo compreso tra la data inizio validità e i 180 giorni successivi alla stessa. In caso di vaccinazione pregressa, la validità in Italia è pari a 270 giorni dalla data di inizio validità che corrisponde alla data di guarigione”.
3. Perfino la Nota MI n. 461 del 1 aprile 2022 (per quanto non abbia alcuna validità giuridica) specifica che – secondo il d.l. n. 24/2022 – il personale docente con “green pass rafforzato” può svolgere attività a contatto con alunni: “[…] è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione”.
4. L’applicazione al personale docente della comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Min. Salute s.n. di “Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022” delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie (sic!) che prevede “che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate”, appare priva di qualunque fondamento giuridico sia perché destinata ad altra tipologia di personale sia perché non rappresenta una fonte normativa, come recentemente affermato dai Tribunali Amministrativi e Ordinari (ex alii, Ord. TAR Brescia n. 359/2022 e Ord. Trib. Grosseto n. 203/2022 R.G.) che hanno ribadito l’esclusiva applicabilità dell’art. 9, comma 4, del d.l. n. 52/2021.

Pertanto, per quanto suesposto, il/la sottoscritto/a ritiene palesemente illegittima la propria utilizzazione prevista dalla VS disposizione prot. n. …… del ……., e presenta rimostranza scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, avverso la sua esecuzione, mantenendo il proprio orario di lavoro nelle classi già assegnate, come previsto dal Piano delle attività per l’a.s. 2021/2022.

Restando in attesa di un VS urgente riscontro e riservandosi un’eventuale azione giudiziale a tutela del proprio diritto a essere utilizzato ai sensi del vigente CCNL di comparto, soprattutto riguardo all’illegittimo ampliamento dell’orario di lavoro, di cui si richiede fin d’ora la relativa e ulteriore retribuzione, con osservanza

luogo e data firma _________________________________

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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