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RIENTRO PERSONALE SCUOLA NON VACINATO E POST COVID

da | 6 Mag 2022 | Autodifesa

Questa nota/diffida è stata predisposta dai cobas scuola di Cagliari e inviata ai dirigenti scolastici. E’ una nota che può essere utilizzata, dove vene fosse la necessità pvvero dove l’amministrazione scolastica abbia proceduto o intenda procedere in termini restritivi/punitivi nei confronti del personale scolastico. Può essere utilizzata dalle RSU, individualmente nei casi di specie o in forma preventiva da strutture sindacali. In allegato la diffida inviata dal nazionale agli Uffici Scolastici Territoriali. G.Z.

Oggetto: applicazione norme D.L. 24/2022

In merito all’applicazione delle norme contenute nel D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, entrato in vigore il 25 marzo, si propongono le seguenti osservazioni. Personale ATA In primo luogo, in mancanza di una previsione specifica, la sospensione dal servizio del personale scolastico inadempiente all’obbligo vaccinale deve intendersi revocata dal 25 marzo 2022, giorno di entrata in vigore del Decreto legge. Risulta invece che molti dipendenti siano stati reintegrati in servizio dal giorno primo aprile, cioè sette giorni dopo. Sembra che si siano confuse le norme concernenti il personale docente con quelle attinenti il personale ATA e dirigente. Anche la Circolare del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2022 afferma in modo chiaro che i dirigenti scolastici e il personale ATA dovesse essere reintegrato in servizio dal 25 marzo: Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. E’ interessante l’uso dei tempi verbali della Circolare, che finge di ignorare che stia dando un’indicazione operativa con tre giorni di ritardo sull’adempimento richiesto. Anche se non possiamo stupirci di fronte a questi giochi linguistici, resta il fatto che è stato provocato un danno non insensibile al personale reintegrato con sette giorni di ritardo, soprattutto se si pensa che si tratta di personale che era stato sospeso e privo di stipendio per un periodo notevole. Personale docente Per quanto riguarda il personale docente sono stati segnalati tre problemi: a) l’utilizzazione in compiti di supporto all’Istituzione scolastica dei docenti inadempienti all’obbligo vaccinale dal primo aprile, senza attivazione della procedura prescritta dalle norme del D.L. 24/2022; b) l’utilizzazione in compiti di supporto all’Istituzione scolastica dei docenti inadempienti all’obbligo vaccinale ma provvisti della certificazione verde rinforzata; c) l’estensione del loro orario di lavoro a 36 ore settimanali. Per la confusione delle norme vigenti e delle molteplici modifiche e integrazioni, abrogazioni delle norme precedenti, il discorso va condotto con cautela e attenzione. In primo luogo, il D.L. 24 del 24 marzo 2022 dispone in modo chiaro che i dirigenti ripetano l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, invitando il personale docente che risulti inadempiente a comunicare entro cinque giorni dall’invito l’avvenuta vaccinazione, la prenotazione della vaccinazione, che deve avvenire entro venti giorni dall’invito, o la dimostrazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale. Recita il D.L. 24/2021 all’articolo 8, comma 4, che introduce l’articolo 4 ter e 4 ter 1 al Decreto Legge 44/2021: I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. La norma è chiara: la verifica della situazione di inadempimento al primo aprile è la condizione iniziale per l’avvio della procedura al termine della quale il dirigente scolastico deve utilizzare i docenti inadempienti in attività di supporto, mentre alcune dirigenze scolastiche hanno proceduto immediatamente con tale utilizzazione, impedendo ai docenti non vaccinati di svolgere l’insegnamento in presenza. In secondo luogo alcune dirigenze scolastiche hanno considerato inadempienti anche i docenti non vaccinati ma che hanno la cosiddetta certificazione verde rafforzata per avere recentemente contratto l’infezione da Covid Sars2. Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.L. 52/2021 (convertito in L.87/21) il certificato verde da guarigione ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Già le circolari ministeriali del 3 marzo e 21 luglio 2021 prevedevano la vaccinazione entro sei mesi dall’infezione e non oltre i dodici mesi dalla guarigione. E nel DPCM del 17 dicembre 2021 si ribadisce che la certificazione verde rafforzata ha validità di sei mesi dalla guarigione: Generazione della Certificazione per guarigione Per la generazione della certificazione per avvenuta guarigione, anche dopo vaccinazione, sono necessarie le seguenti verifiche: la presenza di un referto di guarigione da parte di un soggetto abilitato; eventuale presenza di una somministrazione di vaccino nel periodo precedente di almeno 14 giorni rispetto alla data di primo test positivo. Tale Certificazione ha un periodo di validità in Europa pari al periodo compreso tra la data inizio validità e la data fine validità in UE. La data fine validità non può superare di 180 giorni la data del primo test molecolare positivo. In Italia tale Certificazione ha un periodo di validità pari al periodo compreso tra la data inizio validità e i 180 giorni successivi alla stessa. In caso di vaccinazione pregressa, la validità in Italia è pari a 270 giorni dalla data di inizio validità che corrisponde alla data di guarigione. Non è chiaro in base a quale interpretazione delle norme abbiano agito alcune dirigenze scolastiche, ma queste disposizioni appaiono in contrasto con le norme citate. E la difformità di orientamenti in tutta Italia certifica in modo impietoso il caos permanente che caratterizza il comparto Istruzione da molti anni. Perfino la Nota Miur 461 del 1 Aprile (per quanto non abbia alcuna validità giuridica) specifica che secondo il DL 24/2022 il personale docente con green pass rafforzato da vaccinazione, guarigione o esenzione può svolgere attività a contatto con alunni. In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione. E così anche i dirigenti scolastici ossequiosi alle indicazioni del Ministero piuttosto che alle norme di legge, dovrebbero permettere al personale docente dotato di green pass rafforzato di svolgere l’attività didattica in presenza e a contatto con le classi. In terzo luogo non è chiaro in base a quali norme di legge o contrattuali alcune dirigenze scolastiche abbia deciso di estendere l’orario dei docenti utilizzati in attività di supporto dell’istituzione scolastica sino a 36 ore settimanali. In nessun passo delle norme del Decreto Legge 24/2022 si fa cenno a tale possibilità, che deriva da un’invenzione della Circolare n. 620 del 28 marzo 2022 e della successiva nota del 31 marzo. La Circolare 620, che cerca di superare i capolavori logici di incoerenza delle note del dicembre 2022, a firma di Stefano Versari, recita così: Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Pare chiaro che chi ha scritto questa Circolare ignori le norme che cita e non si renda conto che il primo periodo è in totale contrasto con il secondo: infatti, come è noto a chi conosca qualcosa delle vigenti norme scolastiche, il personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento non svolge nessuna delle funzioni indicate (le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione) proprio perché considerato inidoneo. L’attività del personale inidoneo è stata assimilata a quella del personale ATA, per via di un contratto collettivo nazionale specifico (25.06.2008). Il che non può essere il caso del personale inadempiente, cui è semplicemente vietato svolgere attività didattica a contatto con gli alunni per deduzione da quanto recita la norma del D.L. 24/2022: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Come appare chiaro dalla norma citata, al personale docente inadempiente non è vietato svolgere l’attività didattica in generale, ma solo svolgerla a contatto con gli alunni. Il che significa che se l’ambiente didattico viene organizzato in modo tale che il docente inadempiente non entri in contatto con gli alunni, per esempio separando l’ambiente in cui si trovano gli alunni e quello in cui si trova il docente, egli può svolgere l’attività didattica. E perciò non si può assimilare la situazione dei docenti inadempienti all’obbligo vaccinale quella del personale docente ed educativo temporaneamente inidoneo, o a quello del personale distaccato nelle amministrazioni. Ragionare per analogia dove non vi è analogia di situazioni, è una evidente forzatura. Pertanto non vi è alcun fondamento giuridico all’estensione dell’orario di lavoro dei docenti inadempienti. Tutto ciò premesso, invitiamo le dirigenze scolastiche in indirizzo a verificare che le disposizioni date non siano in contrasto con le norme vigenti con gli istituti contrattuali del personale scolastico, oltre che in totale disaccordo con la Carta Costituzionale, ormai troppo spesso dimenticata sia dai legislatori sia dal Ministero, sia da chi si fa esecutore delle disposizioni ministeriali. In particolare chiediamo che a) al personale ATA sia revocata la sospensione dal servizio dal 25 marzo; b) al personale docente che risulti inadempiente all’obbligo vaccinale sia applicata la procedura di cui all’articolo 8 del D.L. 24/2002; c) il personale docente provvisto di certificazione verde rafforzata riprenda immediatamente a svolgere l’attività didattica con le classi. Cagliari, 19 aprile 2022

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Pubblicato da: Cesp Veneto

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