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RIFORMA DEL RECLUTAMENTO

da | 15 Apr 2022 | Materiali

Dalle pieghe dell’economia di guerra in cui ci vogliono precipitare, torna a spuntare la sempre promessa riforma del reclutamento, che non viene discussa tra le parti sociali, ma infilata in decreto legge di prossima pubblicazione. Da quello che riusciamo a capire si aggiuge faragginosità a una già impossibile corsa ad ostacoli. Ancora una volta si opera per decreto, in perpetuo clima emergenziale e con miseri riconoscimenti a chi in questi anni, da precari*, ha garantito il funzionamento dell’Istituzione scolastica. G.Z.

RIFORMA DEL RECLUTAMENTO


di AA.VV.

Il decreto legge sulla nuova riforma del reclutamento (la sesta, tentata, negli ultimi vent’anni) dovrebbe approdare il prossimo 21 aprile all’esame del Consiglio dei Ministri.

Il ministro Bianchi, di concerto con la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha tracciato tre strade verso l’esercizio della professione docente: le prime due riguarderanno coloro che si apprestano ad entrare nel mondo della scuola per la prima volta, la terza, invece, riguarderà chi insegna già da diversi anni.

Nella bozza del decreto sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti e reclutamento docenti, si legge quanto segue:

Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato è pertanto articolato in:

  • a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  • b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • c) un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.

Per coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11,comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e che siano vincitori del concorso, l’integrazionedella formazione iniziale e superamento della prova finale necessari all’abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time. Sino al 31 dicembre 2024, coloro che vincano il concorso avendo acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici, integrano la formazione iniziale e superano la prova finale necessari all’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time.

L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – si continua a leggere nella bozza del decreto – si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso.

Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

Requisiti di partecipazione ai concorsi

Nella bozza del decreto si legge: ‘Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all’abilitazione all’insegnamento.

La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
Tre strade di accesso ai concorsi

Il percorso a regime prevede di conseguire già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico) i 60 Crediti Formativi Universitari necessari per ottenere l’abilitazione: una parte di questi sottoforma di tirocinio diretto svolto nelle istituzioni scolastiche. Il percorso sarà organizzato dalle Università tramite i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico. Alla fine di tale percorso d’istruzione, prevista una prova finale comprendente la lezione simulata, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Solamente fino al 31 dicembre 2024, sarà consentito partecipare ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU (di cui almeno 15 di tirocinio) durante il percorso di laurea.
In questo caso, dopo aver superato il concorso e nel primo anno di immissione in servizio, i docenti potranno firmare un contratto a tempo determinato e in part time. Saranno chiamati ad integrare la formazione iniziale (per conseguire la restante parte dei 60 CFU richiesti), oltre a superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.

I precari con più di 3 anni di servizio accederanno direttamente ai concorsi

La terza strada, invece, riguarda i cosiddetti precari ‘storici’, con almeno 3 annualità di servizio svolti negli ultimi 5 anni. Questi potranno partecipare al concorso senza possedere ulteriori CFU e senza abilitazione. Qualora si dovesse superare il concorso, il docente sarà chiamato ad acquisire almeno 30 Crediti Formativi Universitari o Accademici del percorso universitario di formazione. I docenti tirocinanti potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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