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OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE: IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

da | 24 Nov 2021 | Autodifesa

OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE: IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

tratto da scuolainforma.it Il professore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in quegli anni ha partecipato all’attività obbligatoria di formazione e aggiornamento sulla sicurezza previste dal DL 81/08. Su disposizione della dirigente scolastica, inoltre, ha frequentato un corso di formazione sulla sicurezza in ambito antincendio con relativo esame finale presso i VVF di Brescia. Una parte delle attività, esattamente 29 ore, sono svolte oltre l’orario di servizio. La Gilda ha sottolineato che le suddette ore per la formazione sulla sicurezza non erano contemplate nel Piano Annuale delle Attività dei docenti del Liceo “Enrico Fermi” di Salò, elaborato dalla dirigente scolastica e deliberato dal Collegio Docenti. Il professore, tramite l’istanza del 17 gennaio 2019, richiedette il pagamento delle ore in questione, ma la dirigente scolastica rigettò tale richiesta. Il docente, preso atto di tale diniego, si è rivolto al Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, facendosi appoggiare dal legale della Gilda di Brescia, avv. Paolo Lombardi. La richiesta era quella di condannare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, solidalmente od alternativamente tra di loro e tutti secondo quanto di competenza, a pagargli l’importo di euro 507,50 (29 ore x euro 17,5). Il Giudice ha accolto pienamente il ricorso del docente, specificando che le attività imposte dai dirigenti scolastici ai docenti ma non inserite nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti, devono essere sempre retribuite, in quanto: “In ogni caso, anche volendo ricondurre le attività oggetto della domanda alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario. Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio docenti, come previsto dall’art. 28 del CCNL scuola, con la conseguenza che le stesse debbono ritenersi escluse dal normale orario di lavoro del docente”. la sentenza in allegato

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