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ANALISI DELL’ACCORDO SUL DIRITTO DI SCIOPERO

da | 2 Feb 2021 | Cobas scuola di Padova

ANALISI DELL’ACCORDO SUL DIRITTO DI SCIOPERO

di Cobas Scuola
da cobas – giornale dei cobas scuola

Il 2 dicembre scorso è stata sottoscritta tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e tutti i sindacati rappresentativi una ipotesi di “accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del comparto Istruzione (scuola, università, enti di ricerca e AFAM) e ricerca” che va a sostituire l’accordo del 1999 sulla regolamentazione dello sciopero per i servizi pubblici essenziali. L’ipotesi di accordo ha ricevuto il benestare della Commissione di Garanzia e entro la fine del 2020 dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale divenendo efficace. Nel testo vengono introdotte clausole restrittive che appaiono nel complesso nettamente peggiorative rispetto a quelle esistenti e tese ad affossare l’azione di sciopero delle organizzazioni di base non rappresentative, come risulta evidente dal seguente esame del documento relativo alla sezione dedicata alla scuola.

Prestazioni indispensabili

Nell’ambito dell’istruzione scolastica in caso di sciopero occorre assicurare le seguenti prestazioni, considerate indispensabili:

  • a1) attività riguardanti gli scrutini finali, gli esami finali e gli esami di idoneità;
  • a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;
  • a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne;
  • b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
  • b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative;
  • c1) vigilanza di impianti e apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
  • c2) conduzione dei servizi nelle aziende agricole in relazione alla cura e all’allevamento del bestiame.
    Queste attività devono comunque essere garantite e il diritto di sciopero per chi svolge queste attività è fortemente limitato.

Definizione dei contingenti minimi di personale

Per determinare i contingenti minimi di personale coinvolto nei servizi giudicati essenziali viene introdotta una nuova procedura decentrata che non coinvolge più le RSU ma le organizzazioni rappresentative a livello nazionale: “presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, (…) ammesse alle trattative nazionali, individuano il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, la rotazione”. Finora la determinazione dei contingenti di personale, previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, era di competenza della contrattazione d’istituto, come previsto anche da ultimo dal CCNL 2016 18 (art. 22 c. 4, lett. c5). Per cui, le RSU d’istituto vengono estromesse dalla determinazione dei contingenti, che viene monopolizzata dalle OO.SS. rappresentative. L’effetto ulteriore è che i Cobas e i sindacati di base non hanno più alcun potere di intervenire su tale importante materia, neanche tramite le loro RSU democraticamente elette nella singola scuola. Un altro bell’esempio di democrazia sindacale!

Adesione allo sciopero

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile”. Si riscrive in parte la norma sull’adesione del dipendente allo sciopero recependo quanto già di fatto accadeva in una pluralità di casi, ai limiti della legittimità. Ora si invita il personale non solo a comunicare la sua adesione allo sciopero ma anche la non adesione o stato d’indecisione, ribadendosi che si tratta comunque di invito e non sussiste alcun obbligo per il personale scolastico di comunicare preventivamente le proprie intenzioni. Va specificato che chi viene individuato come facente parte del contingente minimo ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione della sua individuazione, della volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di adesione chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile.

Pubblicità dei dati di adesione agli scioperi precedenti

“Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, i soggetti che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell’anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate”. Rendere pubblici questi dati prima della constatazione della riuscita di uno sciopero, tende evidentemente a scoraggiare pesantemente l’adesione se lo sciopero è proclamato da un’organizzazione sindacale minoritaria. Si tratta di una norma di chiara natura politica finalizzata a screditare gli scioperi del sindacalismo di base ma che può ritorcersi contro anche ai firmatari visto che gli ultimi scioperi effettuati dagli stessi hanno avuto percentuali minime.

Una volta acquisite le indicazioni di adesione, “l’istituzione scolastica comunica alle famiglie (…) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni, (…) i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione”. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. Dall’inizio di questo anno scolastico dunque si è affermato un monitoraggio importante da parte del ministero sull’incidenza dello sciopero nella singola istituzione scolastica rilevandosi addirittura i dati di incidenza sulle classi, se queste siano state interessate interamente o parzialmente dalle azioni di sciopero. Ci manca insomma solo che vengano messe le liste pubbliche dei dipendenti che scioperano. Pare chiaro che questa comunicazione tenda a scoraggiare l’adesione allo sciopero screditando i sindacati che lo proclamano se non sono rappresentati a livello di singola istituzione scolastica, ciò che dipende spesso dal fatto che non abbiano presentato una lista alle elezioni RSU in una scuola: il che evidentemente non ha nulla a che fare con l’adesione del personale ad uno sciopero, che è indipendente dall’iscrizione ad un’organizzazione sindacale e dalla rappresentatività di quest’ultima.

Più poteri discrezionali ai DS per riorganizzare il servizio

L’art. 10 comma 5 prevede che “I competenti dirigenti, senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.” Mentre l’art. 2 commi 3 e 4 del vigente Accordo del 1999 prevedeva in modo dettagliato cosa il dirigente poteva fare, escludendo tutto il resto. Siamo passati dalla sfera del legittimo, tipica del diritto pubblico (si può fare solo ciò che è previsto dalla norma) a quella del lecito, tipica del diritto privato (si può fare tutto, escluso ciò che è esplicitamente vietato dalla norma). Aumenta a dismisura la discrezionalità del dirigente, che per esempio potrà riorganizzare il servizio cercando di sostituire il personale in sciopero. Negli Accordi del 1999 l’organizzazione di forme sostitutive di servizio non era prevista, e, quindi, pur avvenendo spesso, era illegittima. Ora tale pratica, che depotenzia in modo significativo l’efficacia dello sciopero, viene legittimata da un accordo che renderà più complesso un ricorso al giudice per comportamento antisindacale.

Durata degli scioperi

Il primo sciopero (…) non può superare la durata massima di un’intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi. Si riscrive in maniera più netta la norma antisciopero che sembra essere pensata ad una prima lettura per colpire gli scioperi come quelli contro i quiz INVALSI.

Gli scioperi orari possono essere proclamati soltanto o alla prima ora di servizio, oppure, all’ultima ora del servizio. L’una alternativa esclude l’altra.
La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve avere un preavviso non inferiore a 10 giorni (articolo 10, comma 1).
In caso di scioperi distinti nel tempo, che riguardano lo stesso servizio e la stessa utenza, l’intervallo minimo tra uno sciopero e l’altro è fissato in 12 giorni liberi: finora l’intervallo è stato di 7 giorni, compresi i giorni festivi: ciò significa che la proclamazione di uno sciopero blocca altri scioperi per almeno due settimane. Questa norma impone un’ulteriore rarefazione degli scioperi.
Non possono essere proclamati scioperi dall’1 al 5 settembre, né nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale. Si tratta di una norma incomprensibile e rischia di far passare un messaggio infelice come se il personale della scuola avesse effettuato scioperi in prossimità delle vacanze per prolungare le stesse.
Le adesioni individuali allo sciopero non possono superare in ciascun anno scolastico il limite di 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) che scendono a 40 ore, equivalenti a 8 giorni, nella scuola dell’infanzia e primaria. E “deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe”.
Vengono confermate le restrizioni specifiche per gli scioperi proclamati in occasione degli scrutini: “gli scioperi proclamati per i giorni degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione (…) superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; gli scioperi proclamati per i giorni degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei casi in cui siano propedeutici allo svolgimento degli esami; negli altri casi, non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. Queste norme hanno reso già inefficace lo sciopero degli scrutini, scoraggiando in modo decisivo l’azione di sciopero in quei giorni. Ovviamente sono state confermate.

In definitiva, questo accordo introduce nuove pesanti restrizioni al diritto di sciopero, limitandone ulteriormente l’efficacia; punta a depotenziare gli scioperi indetti dai sindacati di base; estende il potere discrezionale dei dirigenti, in particolare per le sostituzioni; estromette le RSU democraticamente elette dalla determinazione dei contingenti; svilisce lo strumento dello sciopero non solo per le rivendicazioni di carattere sindacale, ma anche per tutte quelle attinenti la politica scolastica.

Riguardo alle responsabilità politiche sullo scempio qui esaminato, ricordiamo che l’accordo di cui abbiamo trattato, oltre quella dell’ARAN in rappresentanza del governo in carica, riporta le firme di tutti e sei i sindacati attualmente rappresentativi: CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA e ANIEF.

Se prima erano in 5 a ballare l’hully gully adesso sono in 6 a ballare l’hully gully; così ci spiegava Edoardo Vianello in una sua pregnante canzone nel 1963.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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