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SCUOLA, ricadute del nuovo ACCORDO sugli scioperi nei servizi essenziali

da | 24 Gen 2021 | Autodifesa

SCIOPERAVAMO

di Cobas scuola Pisa

È stata da poco sottoscritta tra l’ARAN e tutti i sindacati rappresentativi un’ipotesi di “accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del comparto Istruzione e ricerca” che sostituisce l’accordo del 1999 in materia di servizi pubblici essenziali.

Vediamo cosa CAMBIA nella pratica in caso di sciopero nella SCUOLA:

1) Al posto della presa visione, il personale è invitato a dichiarare la sua adesione, la non adesione o il fatto di non aver ancora deciso, generalmente tramite modulo Google. Si tratta di un invito, quindi assolutamente facoltativo, ma è comunque un passaggio ulteriormente invasivo della serenità di decisione del singolo rispetto allo sciopero.

2) Prima dello sciopero, il/la dirigente è tenuto/a a comunicare alle famiglie la percentuale di rappresentanza del sindacato che ha indetto lo sciopero e la percentuale di adesione agli scioperi precedenti: un modo molto diretto per screditare la validità degli scioperi dei sindacati di base.

3) si ribadisce che la durata del primo sciopero non può superare una giornata, la durata di quelli successivi non può superare i due giorni, una restrizione che già in questi anni ha minato la forza della protesta.

4) In caso di scioperi distinti devono passare 12 giorni tra uno e l’altro, mentre fino ad oggi erano erano 7.

5) Non possono essere proclamati scioperi dal primo al cinque settembre e nei tre giorni successivi al rientro dalle feste natalizie e pasquali.

6) Il personale della scuola di secondo grado non può effettuare più di 12 giorni di sciopero l’anno, quello della scuola primaria e dell’infanzia non più di 8 giorni.

7) Il contingente minimo per il personale ATA non è più stabilito dalle RSU, ma dalle segreterie dei sindacati più rappresentativi. In questo modo, gli elettori dei sindacati più piccoli non hanno la possibilità di essere rappresentati nella negoziazione sul contingente minimo. Decidono i grossi sindacati anche in scuole in cui hanno meno rappresentanza dei piccoli sindacati.

8) È stabilito un minimo di ore di lezione che la scuola deve garantire agli/alle studenti, pari al 90% del monte ore totale. Questo limite, insieme all’aumento della discrezionalità del(la) dirigente nella riorganizzazione del servizio, rischia di portare alla sostituzione dei lavoratori e delle lavoratrici che scioperano o alla precettazione.

In pratica si indebolisce la già esigua forza delle RSU, si limita la possibilità degli iscritti a sindacati più piccoli di essere rappresentati, si aumenta il potere discrezionale dei/delle DS, si riducono gli spazi di possibilità di scioperare, si attribuisce potere eccessivo e ingiustificato solo ad alcuni sindacati (quelli che hanno firmato questo accordo) a scapito degli altri.

La scuola viene considerata servizio essenziale solo quando il suo personale vuole esprimere il proprio dissenso. Se fosse considerata servizio essenziale quando si tratta di investimenti strutturali e assunzione del personale forse ci sarebbe meno bisogno di reprimere il diritto allo sciopero.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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