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DIRITTO di SCIOPERO, bye bye

da | 4 Dic 2020 | Autodifesa

Preintesa relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. Comparto Istruzione e ricerca

Quello che segue è il comunicato emesso, con soddisfazione, dall’ARAN:

In data odierna è stata firmata la Preintesa relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione (Scuola, Università e AFAM) e Ricerca che riguarda oltre 1 milione di dipendenti.

Si tratta di un accordo particolarmente complesso, raggiunto vent’anni dopo le modifiche apportate dalla legge n. 83 del 2000 alla legge n. 146 del 1990. Il testo firmato non solo adegua la precedente normativa pattizia alle modifiche introdotte dal legislatore con la citata legge n. 83/2000 ma offre soluzioni alle problematiche applicative riscontate negli anni, soprattutto nel settore dell’istruzione.

Molteplici sono gli elementi di novità, di seguito riassunti schematicamente:

1) l’incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo – introduzione delle prestazioni indispensabili e dei contingenti di personale per le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – che qualitativo – previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe, individuato al massimo nel 10% dell’orario complessivo annuo;

2) l’istituzione di una Commissione Paritetica – composta da Aran, Ministero dell’Istruzione e Sindacati – che valuterà, sulla base dei dati emersi dal monitoraggio che sta effettuando il Ministero, se il limite del 10% possa ritenersi adeguato a superare le criticità rappresentate, conciliando il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergessero criticità, le parti rivedranno l’accordo;

3) il rafforzamento dell’informazione all’utenza quale soluzione utile ad arginare il disservizio causato non tanto dall’effettiva azione di sciopero quanto dalla proclamazione della stessa (cosiddetto effetto annuncio). Sotto tale profilo l’Intesa agisce su due livelli:

a) informazione più completa agli organi di stampa, ai quali andranno indicati non solo i tempi e le modalità dell’azione di sciopero ma anche le percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi indetti dalle medesime sigle sindacali;

b) informazione più completa alle famiglie, alle quali verranno comunicate le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ad alcuni dati (rappresentatività a livello nazionale, percentuale di voti ottenuti alle elezioni RSU, percentuale di adesione nei precedenti scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali) volti ad agevolare una più reale valutazione dell’impatto dello sciopero, soprattutto quello indetto da sindacati che rappresentano una percentuale ridottissima di lavoratori;

4) l’adeguamento e l’armonizzazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, uniformandole a quelle degli accordi firmati negli altri comparti di contrattazione pubblica;

5) l’impegno a definire, con il prossimo CCNL, tipologie e modalità attuative di altre forme di astensione collettiva – ad esempio lo sciopero “virtuale” – che potrebbero costituire strumenti innovativi di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto all’istruzione.

L’accordo, inoltre, superando la frammentazione dovuta alle regolamentazioni preesistenti, riconduce all’interno di un unico testo la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori scuola, università, ricerca ed AFAM, facilitandone la consultazione da parte dei lavoratori e dell’utenza, nell’ottica di una maggiore trasparenza e fruibilità della disciplina in materia di sciopero.

Questo che segue è un breve nostro commento:

DIRITTO di SCIOPERO, bye bye

Questo pre-accordo disciplina in senso autoritario la libertà di sciopero, intesa sia come diritto individuale che collettivo, e riteniamo contenga vari profili di incostituzionalità, che, ci auspichiamo, vengano rilevati anche da chi ha maggiori competenze nello specifico. Ciò nulla toglie al peso immediato che queste limitazioni determinano nella vita quotidiana della scuola e dell’università, in primis sfilando il diritto a proclamare lo sciopero da parte delle RSU, ovvero l’organismo sindacale di base che dovrebbe avere i ‘sensori’ più vicini ai lavoratori delle singole scuole, laboratori, università. Ma vediamo alcuni punti sinteticamente:

1) Previsione di un limite massimo di ore di sciopero, a cui si può aderire nel corso dell’anno scolastico,l’accordo fissa questo limite al 10% dell’orario complessivo annuo, ma è riducibile;
2) Il dirigente scolastico dovrebbe informare i genitori degli allievi sulla presunta inconsistenza (dati elezioni RSU, dati adesione ultimi scioperi etc) delle sigle che hanno indetto lo sciopero. Chiaro attacco agli scioperi indetti dai sindacati di base.
3) impegno a definire lo sciopero virtuale, ovvero prevenire la possibilità di interrompere la didattica a distanza o le forme di telelavoro;
4) divieto di sciopero dall’1 al 5 settembre e per i primi 3 giorni dopo le festività natalizie e pasquali.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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