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LAVORATORI FRAGILI nella SCUOLA

da | 19 Nov 2020 | Autodifesa

Quello che segue è il testo di un’istanza presentata al Ministero della Pubblica Istruzione in cui si denuncia il vuoto normativo relativo alle specifiche condizioni lavorative in cui versano i ‘lavoratori fragili’ della scuola. Questa iniziativa è maturata all’interno del recente Convegno CESP tenutosi su queste tematiche a Roma il 30/10/2020. G.Z.

DOCENTI INIDONEI e DOCENTI FRAGILI

Come già messo in evidenza nel precedente documento, consegnato il 29 settembre nell’incontro con la Direzione generale del Personale, Le Misure urgenti connesse alla dichiarazione di emergenza epidemiologica hanno evidenziato la possibile fragilità dei lavoratori e lavoratrici nell’esposizione al contatto con il pubblico e, nella scuola, i docenti fragili si sono collocati, per posizione giuridico- normativa, accanto a quella dei docenti inidonei.
Nelle ultime circolari, decreti e conversioni in legge, che riguardano i lavoratori “fragili” (Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020; Circolare Ministero dell’Istruzione dell’11 settembre 2020, Legge 1266/2020), però, nulla si dice rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici già giudicati “inidonei” prima del manifestarsi della pandemia da COVID-19.
Tali docenti presentano una doppia “fragilità”, la prima connessa alle gravi patologie per le quali sono stati dichiarati inidonei (temporanei o permanenti) indipendentemente dall’attuale situazione epidemiologia, la seconda, determinata dalla pandemia, che aggrava il quadro precedente, inserendoli in un ulteriore stato di emergenza.
Ciononostante, docenti “inidonei” e docenti “fragili”, che fanno già ricorso alla malattia per problemi legati alle proprie patologie, sono spesso posti in Malattia d’ufficio per un periodo di tempo che comporta il superamento del periodo massimo previsto (art 17 del CCNL 2007), rischiando, così, di rimanere privi di stipendio e in una precaria situazione di salute
Per tali motivi e per l’oggettivo prolungarsi del periodo di emergenza epidemiologica, tale quadro rischia di aggravarsi ulteriormente e di diventare insostenibile per i lavoratori e le lavoratrici in precario stato di salute che sono, però, tutelati innanzitutto dalla Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ”(art 32).

PQM si chiede

a) di prolungare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” al momento prevista sino al 31 gennaio 2021, riconoscendo lo stato di emergenza ed equiparando il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. In questo modo la malattia non verrà conteggiata ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza, previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007 (tale riconoscimento, in caso di prolungamento dello stato di emergenza, deve essere automaticamente riconosciuto sino al termine previsto);
b) di riconoscere la malattia di ufficio, al docente già temporaneamente o permanentemente inidoneo e al docente “fragile” riconosciuto inidoneo in maniera assoluta, come ricadente nella “sorveglianza sanitaria eccezionale” evitando, così, il cumulo della malattia ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007;

c) di fare in modo che i docenti già dichiarati inidonei dai competenti organi medico-legali prima dell’attuale emergenza sanitaria, possano usufruire del lavoro agile (previsto dalla Legge 126 del 13 otobre 2020), con semplice richiesta al dirigente, senza essere sottoposti a ulteriori accertamenti, con obbligo per il dirigente di riconoscere tale prestazione lavorativa quale prestazione ordinaria;

d) di chiarire ai Dirigenti scolastici che l’utilizzazione degli spazi riservati alle biblioteche d’istituto come aule scolastiche non può comportare la dismissione dei servizi bibliotecari né l’allontanamento dei docenti “inidonei” dalla scuola o il loro spostamento in altro servizio o mansione, perché il patrimonio librario e strumentale rimane in dotazione alla scuola e il servizio può essere erogato sia in presenza sia online. Le competenze di lettura e quelle informative, sono funzionali e trasversali a ogni ambito disciplinare e il ruolo della biblioteca non va quindi visto come “alternativo” alla didattica, ma come una sua parte integrale, tanto è vero che l’apporto della biblioteca scolastica dovrebbe trovare generalmente spazio e attuazione nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

Roma, 9 novembre 2020

Anna Grazia Stammati ( presidente CESP)

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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