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IRC & Alternativa

da | 23 Ott 2020 | Autodifesa

La detta ‘ora alternativa’ è stata sempre osteggiata o vista con disappunto dalle Istituzioni scolastiche, spesso per la necessità di riorganizzare l’orario delle lezioni e reperire i docenti disponibili ad hoc o nominarne altri ex novo. Una battaglia di civiltà che abbiamo condotto nelle scuole, a cui abbiamo dedicato convegni di aggiornamento, cause in tribunale. Ora, ma già da un po’ in vero, dovremo avercela fatta dal punto di vista della normativa con l’ultima sentenza del CdS, ma, come tutt* sappiamo ciò non basta affinchè ci sia un applicazione concreta.
Quindi, posto che ci sono giunte delle segnalazioni circa comportamenti anomali di taluni dirigenti scolastici, ci siamo premunati di predissporre questa comunicazione e di inviarla a tutti gli Istituti scolastici del Veneto. Se vi serve fatene buon uso.
G.Z.

IRC & Alternativa

di Cobas scuola del Veneto

Oggetto: Avvio delle attività alternative all’IRC ai sensi nota MEF 7/3/2011 PREMESSO

– che l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18.2.1984 e ra- tificato con la Legge 25.3.1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’at- to della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
– che tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio.
– che nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cat- tolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di fre- quentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
RILEVATO
– che l’attività alternativa deve essere valutata (DPR 122/09 art 2/5) così come avviene per l’IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi;
– che l’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di co- scienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvaler- si dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione;
– che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, re- cante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
– che è fatto obbligo per le istituzioni scolastiche predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentisi dell’IRC, ai sensi della normativa vigente (L. 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche;
– che il personale docente a cui affidare lo svolgimento di tali attività deve essere individuato priori- tariamente tra il personale in servizio con orario inferiore all’orario cattedra con ore a completamento; nel caso in cui non si possa così procedere, i Dirigenti scolastici devono conferire le ore al- ternative all’IRC come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore; come previsto dal comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomi- na fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già com- pletato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità; l’invito a comu- nicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. Qualora non sia possibile procedere nemmeno in questa maniera, i Dirigenti scolastici potran- no stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
– che le risorse economiche per il pagamento delle competenze dei docenti impegnati nelle attività sopraindicate, individuati dalle graduatorie di circolo e d’ istituto, non sono a carico del fondo per le supplenze brevi e saltuarie, ma ai sensi della nota MEF 26482 del 7/3/2011, sono inviate dal MEF, tramite le proprie direzioni provinciali, sui capitoli di spesa: 2711 scuola dell’infanzia; 2709 scuola primaria; 2710 scuola secondaria di 1° grado; 2703 scuola secondaria di 2° grado;
– che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4961 del 28.03.2012 riconosce il periodo di servizio pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività al- ternative all’IRC;
– che ci giunge notizia che in varie Istituzioni Scolastiche l’attività alternativa non è stata ad oggi av- viata, delineando una grave discriminazione nei confronti degli/lle alunni/e che ne hanno fatto richiesta.

FANNO FORMALE RICHIESTA
alle SS. VV. di attivare le attività didattiche o formative alternative all’insegnamento della religione e in ogni caso di assicurare medio tempore che l’alunno non avvalentesi dell’IRC sia comunque im- pegnato, durante l’ora di IRC della classe, in attività di studio o formativa indirizzata da personale docente.

INVITANO
la stessa amministrazione scolastica, nelle more della attivazione dell’ora alternativa, dal sottoporre all’IRC l’alunno che abbia dichiarato di non avvalersene e abbia optato per l’attività alternativa, o dall’escluderlo dalla scuola durante le ore di religione.
Riservandosi il diritto di procedere giudizialmente per ottenere la cessazione del comportamento di- scriminatorio, si porgono cordiali saluti.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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