Inizio 5 Autodifesa 5 Riconosciuto il diritto alle somme di RPD e CIA per i precari con supplenze brevi [inferiori ad un anno]

Riconosciuto il diritto alle somme di RPD e CIA per i precari con supplenze brevi [inferiori ad un anno]

da | 13 Ott 2020 | Autodifesa

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 20015, nel cambiare orientamento sulla materia, condanna il Miur per palese violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce e l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità. Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari”. Per gli ‘ermellini’, quindi, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.

Dopo tale sentenza sono 5 i Tribunali del Lavoro che hanno accolto nuovamente e senza riserve le tesi ivi contenute : Agrigento, Bologna, Foggia ), Pistoia, Siena e che hanno evidenziato come “la retribuzione professionale docenti – la quale ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento dell’attività di docenza – rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e, dunque, va riconosciuta anche in caso di contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie.

“Tutto il personale docente e ATA a prescindere dal tipo di contratto a termine stipulato, ha pieno diritto all’assegno mensile – da 164 euro a 257,50 Euro per i docenti e da 58,50 euro a 64,50 Euro, per le fasce A, AS, B, C del personale ATA – per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018, mentre il Ministero dell’Istruzione non ha mai riconosciuto, in modo illegittimo e discriminatorio, tale assegno al personale assunto con contratti per “supplenze brevi e saltuarie” cioè per tutte quelle supplenze di durata inferiore al 30 giugno di ogni anno e stipulati solitamente per la sostituzione di personale assente”.

Chiunque abbia stipulato contratti a termine per “supplenze brevi e saltuarie” nella scuola pubblica come personale ATA o docente può ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto alle somme di RPD e CIA mensilmente non percepite. Il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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