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CONTRATTO COVID, ALCUNI CHIARIMENTI

da | 30 Set 2020 | Autodifesa

CONTRATTO COVID, ALCUNI CHIARIMENTI

di AA.VV.

Come è stato scritto più volte, quest’anno, per fronteggiare la situazione sanitaria in cui ci troviamo, le scuole potrebbero aver bisogno di maggior personale per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento. A tale scopo servirà dunque il personale Covid che, ricordiamo, potrà essere nominato solo dalle Graduatorie d’Istituto. qui sotto riportiamo in sintesi i riferimenti normativi.

Facciamo chiarezza su questa nuova figura.

La convocazione con clausola Covid è una proposta di supplenza che reca come data di chiusura del contratto la fine delle lezioni.

Si tratta di una supplenza qualificata come “breve e saltuaria“, a cui conseguono gli stessi diritti di altre supplenzedi questa tipologia:

  • uguale punteggio in graduatoria;
  • T.F.R ;
  • uguale stipendio e uguali contributi;
  • Naspi a chiusura contratto

Nulla dunque cambia ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico del personale Covid, sia che si tratti di personale docente che di personale ATA.

Svantaggi del personale Covid
Come ormai noto, lo svantaggio principale di chi sarà assunto con clausola Covid, è quello del licenziamento immediato in caso di lockdown nazionale e ritorno alla Dad. Ovviamente il licenziamento non avverrà solo in caso di quarantena momentanea.

Questo svantaggio sarà “compensato” dalla riassunzione al momento del ritorno in presenza e della cessazione del lockdown.

Altro svantaggio è la non previsione di alcun indennizzo a seguito del licenziamento per giusta causa, considerato cessazione del rapporto di lavoro legittima.

E in aggiunta, la clausola Covid, porta con sè una sorta di “ricatto“: chi infatti verrà convocato con questa clausola dalle Graduatorie d’Istituto e rinuncerà alla supplenza o non risponderà alla convocazione (equiparando la mancata risposta a rinuncia), verrà collocato in fondo alle GI di quell’istituto scolastico per tutto l’anno.

La norma

L’articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020, afferma che al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attivita’ in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Le supplenze conferite da “organico Covid” sono assimilabili alle temporanee

È la nota MIUR del 5 settembre 2020 a scrivere nero su bianco che i contratti stipulati ai sensi dell’OM 83 del 2020 sono assimilabili alle supplenze temporanee. Nella nota si scrive che “ i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a derogare, ove strettamente necessario e per il solo anno scolastico 2020/2021, ai limiti nel numero massimo degli alunni per classe definiti dal citato DPR 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche. I predetti contratti, ai sensi dell’articolo 3 dell’OM 83/2020, sono assimilabili alle supplenze temporanee. Al riguardo, si rammenta che i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa”.

Si chiama dalle graduatorie d’istituto

Per il personale docente si procede alla chiamata per i contratti relativi al personale docente relativi alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita’ didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. E si procede altresì per assegnare supplenze temporanee per ogni altra necessità. La chiamata avverrà attraverso le graduatorie d’istituto come disciplinate dall’ ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n.60, che ha superato il regolamento delle supplenze del 2007 come da deroga riconosciuta dal DL 22.
Per il personale ATA si procede ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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