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CSPI: Parere sullo schema di decreto del MPI

da | 8 Set 2020 | Materiali

Stralci dal PARERE del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di recepimento delle “Linee Guida recanti le indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), previsto dal D.M. 26 giugno 2020, n. 39”.
Approvato nella seduta plenaria n. 44 del 5/8/2020

CSPI: Parere sullo schema di decreto del MPI

a cura di Ferdinando Alliata

pagina 2. Senonché di queste Linee Guida, che propongono profonde modifiche strutturali, non sono evidenti quali siano i fondamenti culturali, normativi, pedagogici e metodologici; conseguentemente le misure presenti, che peraltro sono di tipo didattico ed organizzativo con ricadute ordinamentali non esplicite, rischiano di apparire del tutto incongrue e immotivate con effetti invasivi dell’autonomia scolastica e professionale, con ricadute, al contempo, sulla prestazione di lavoro che è materia di esclusiva negoziazione contrattuale.
… la divisione della classe e la lezione in sincrono (con gruppi classe in presenza e a distanza che seguono la stessa lezione) non sono scelte efficaci didatticamente e praticabili tecnicamente.
La metodologia didattica non è innovativa quando utilizza degli strumenti digitali (può essere addirittura conservativa o restauratrice di pure modalità trasmissive) e non è vero che la video-conferenza favorisca metodologie in cui gli alunni siano più protagonisti. Sono affermazioni in sé contraddittorie che rimangono sospese nel documento, senza un effettivo sviluppo nelle indicazioni.

pagina 3. Nel testo in esame manca altresì un chiaro riferimento alla rimodulazione dei PCTO che richiederebbero uno specifico intervento. Così come risulta assente qualunque riferimento alle attività laboratoriali, nel senso di privilegiarle in presenza, negli istituiti tecnici e professionali, per le discipline di indirizzo, lasciando altre attività per la DDI.
Il CSPI ritiene opportuno ricordare che nel “piano scuola” approvato con DM 39/2020 era annunciata la progettazione di una piattaforma finalizzata all’erogazione di contenuti didattici a distanza della quale non si parla più nel documento in esame. Una piattaforma garantita dal Ministero dell’Istruzione potrebbe risolvere, ovviamente, molti problemi di privacy e di sicurezza che viceversa aggraveranno ulteriormente il carico di responsabilità dei dirigenti scolastici.
Al CSPI, in definitiva, risulta che il documento sia sbilanciato su aspetti formali (non sempre esaustivamente considerati) più che sull’efficacia didattica.

pagina 4. … chiara invasione del campo della autonomia delle scuole: non si può dire che nella secondaria di secondo grado la DDI deve essere prevista come “complementare” d’ufficio (peraltro si ignorano situazioni di istituti professionali, liceo o istituto artistico, etc.), dal momento che in situazioni ordinarie le scuole potrebbero non sentirne la necessità o prevedere altre forme di integrazione (tipo la visita ai musei, etc.).
In questo documento ministeriale la DDI deve rimanere come attività necessaria (meglio ancora suggerita) in caso di sospensione didattica. Lo stesso peso non può non essere definito che dal collegio dei docenti.

pagine 6-7. Nello specifico si afferma che la modalità di didattica in presenza e la modalità a distanza possano essere realizzate in modo complementare. Qualora con questo si intendesse affermare che mentre una parte della classe segue la lezione in presenza un’altra segue a distanza (come sembra confermato nel successivo paragrafo sull’orario di lezione) deve essere evidenziato come questa modalità di organizzare l’attività didattica sia profondamente errata, sia dal punto di vista concettuale che metodologico. Le due modalità didattiche, infatti, per quanto integrabili, non sono sovrapponibili nel medesimo tempo. Esse infatti necessitano di procedure, modi di relazione, materiali di lavoro, perfino utilizzo dei contenuti completamente differenti tra loro. Utilizzare contemporaneamente le due modalità di fare lezione comporterebbe una forte complicazione sul piano operativo e gestionale da parte del docente, ma anche un grave pregiudizio degli esiti dell’attività formativa sugli studenti.

pagina 8. Per questo motivo [tutela della privacy, ndr] sarebbe opportuno che il Ministero si facesse carico di questa esigenza mettendo a disposizione una propria piattaforma non solo per garantire l’utilizzo dei dati per fini prettamente istituzionali, ma anche per evitare alle scuole di dover utilizzare i servizi di soggetti commerciali (la cui finalità è notoriamente il profitto e non il bene pubblico) con conseguente aggravio dei bilanci di scuola.

pagina 9. Per quanto riguarda l’utilizzo del registro elettronico, si ritiene che questo sia strumento adeguato nella comunicazione con colleghi, alunni e famiglie, ma non idoneo quale atto qualificato alla rilevazione della presenza in servizio dei docenti nelle attività a distanza

pagina 11. La definizione del quadro orario della singola classe è molto complessa e richiede la collaborazione del DS, per quanto fa capo alla direzione e organizzazione della scuola, con gli organi collegiali, a cui fa capo la responsabilità del progetto didattico e la complessiva offerta formativa.
Si sottolinea come anche l’articolazione dell’orario settimanale di lezione abbia dirette conseguenze sugli impegni ed obblighi di servizio dei docenti, che di conseguenza subirà modifiche in base agli accordi da assumere in sede di trattativa contrattuale.

pagina 14. Si sottolinea la necessità che sia il Ministero dell’Istruzione a garantire il rispetto della privacy delle piattaforme utilizzabili, possibilmente offrendone una pubblica, non lasciando sulle spalle dei dirigenti scolastici ulteriori responsabilità.

Pagina 16. Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano accolte le considerazioni e le proposte di modifica avanzate.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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