Inizio 5 Autodifesa 5 MODELLO per DIDATTICA a DISTANZA [D.A.D.]

MODELLO per DIDATTICA a DISTANZA [D.A.D.]

da | 28 Mar 2020 | Autodifesa

DICHIARAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA I/Il/la sottoscritti/o/a ……………………………. docenti/e presso l’Istituto………………. fa/fanno presente quanto segue: – VISTO che in base alle leggi e alle norme contrattuali vigenti, con la sospensione delle attività didattiche i docenti non hanno alcun obbligo di svolgere le previste ore di lezione e dunque svolgere attività didattica a distanza risponde ad una inevitabile necessità, ma non ad un obbligo giuridico; – VISTO che l’art. 1 del d.P.C.M. del 4 marzo 2020 può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti; – VISTO che dal d.lgs. n. 165/2001 fino alla legge n. 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; – VISTO che nel d.l. n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative; – VISTO l’art. 7 del T.U. che assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto […] Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”; – VISTO che la stessa Cassazione (Cass. Pen. Sez. 5, Sent. n. 47241/2019) ritiene “non obbligatorio” l’uso del registro elettronico; -VISTO che la Nota MIUR prot. n. 388 del 17 marzo 2020 non ha rango normativo e, per altro, esplicitamente prevede che “nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo”; RITENUTO CHE – la didattica a distanza aumenta o crea ulteriori differenze sociali (digital divide), che invece la Scuola dovrebbe ridurre se non eliminare; – tutta la normativa scolastica prevede l’obbligo della vigilanza durante le prove oggetto di valutazione, sia scritte che orali, ed è di tutta evidenza che essa non viene garantita con prove on line; – la valutazione di alunni/e disabili non potrebbe rispondere ai criteri previsti dall’art. 314, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994, come indicato dall’art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 122/2009; Tutto ciò premesso, si fa presente quanto segue: – risulta impossibile rimodulare le programmazioni e gli obiettivi formativi in quanto la loro stesura non può prescindere dalla valutazione della variante tempo; essendo l’attuale situazione quanto mai incerta in merito al prolungarsi o meno delle attività di didattica a distanza, appare decisamente poco professionale avventurarsi in ipotesi di rimodulazione della programmazione e degli obiettivi formativi; – risulta altrettanto impossibile procedere a produrre voti di qualsiasi tipo, in quanto la peculiarità della didattica a distanza non fornisce nessuna garanzia sulla paternità degli elaborati o delle stesse prove orali degli studenti e dunque nessuna seria valutazione potrebbe essere in linea con le Indicazioni Nazionali vigenti; – risulta quanto meno singolare che i docenti debbano apporre una firma attestante la loro presenza in classe in regime di sospensione dell’attività didattica. Infine, si fa presente che: – la normativa non prevede alcuna forma di organo collegiale a distanza deliberante; per cui, in questa fase così peculiare, Collegi, Dipartimenti, Consigli di Classe devono essere considerati informali momenti di raccordo e confronto tra i docenti che in questo momento hanno particolarmente bisogno di uno scambio professionale non appesantito da inutili formalismi burocratici. Per tutte queste ragioni, il/la i/le sottoscritt… esprime/ono infine la propria contrarietà a meccanismi che sembrano scaricare su dirigenti e docenti la difficile soluzione della validità del presente anno scolastico, chiedendo ai primi atti coercitivi che poco hanno a che fare con la collaborazione che si richiede in questo peculiare momento e ai secondi una farsa di valutazione che mortifica la loro professionalità e espone entrambi a una quantità enorme di ricorsi di cui ben conosciamo l’invasività che, anche in condizioni normali, purtroppo segna il difficile rapporto scuola-famiglia. La questione della validità dell’anno scolastico deve, al contrario, essere risolta in via squisitamente politica e dunque discendere normativamente dal Ministero. Convinti/e/a/o dell’importanza di mantenere un contatto educativo con i/le mie/e studenti/esse con la presente dichiariamo/o di essere impegnati/o/a nel mantenere un contatto didattico-educativo con i miei/e nostri/e studenti/esse e che proseguiremo/ò con le attività didattiche a distanza cercando di contribuire al loro percorso di crescita umana e culturale.

Attached documents

Cesp Veneto
Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

Categorie

Archivi

Shares
Share This