Inizio 5 Cobas scuola di Padova 5 Emergenza corona virus – comunicazione sindacale COBAS SCUOLA

Emergenza corona virus – comunicazione sindacale COBAS SCUOLA

da | 5 Mar 2020 | Cobas scuola di Padova

Al Dirigente dell’ AT di Venezia dell’ USR Veneto.
Ai Dirigenti scolastici/che delle Istituzioni Scolastiche Territoriali e d’Istituto
A tutto il personale docente e Ata.

Oggetto: Gestione emergenza Covid-2019 

A seguito delle segnalazioni ricevute riteniamo opportuno ricordare che la situazione di eccezionale sospensione delle ordinarie attività didattiche nelle scuole non può in alcun modo dare adito a improbabili e illegittime interpretazioni del funzionamento degli organi collegiali, né introdurre piani di riorganizzazione e obblighi di lavoro non previsti dalla normativa vigente. A tal proposito sarebbe opportuno che anche l’USR tramite le proprie articolazioni territoriali effettui le dovute attività di monitoraggio per contrastare eventuali azioni illegittime o interpretazioni fantasiose della normativa vigente, imponendo obblighi inesistenti per il personale scolastico.

Si vuole ricordare che non possono in alcun modo essere equiparati ad atti del Collegio dei docenti la compilazione di questionari-sondaggi on line, che al massimo possono costituire una fonte di informazione, né le decisioni prese da collegi straordinari virtuali, convocati al di fuori di ogni regolamentazione. Il collegio dei docenti è infatti un organo collegiale con potere deliberante, si muove all’interno di una cornice di regole precise e si fonda sul libero e paritario confronto tra i suoi membri.

Per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, il DPCM del 4 marzo (articolo 1, comma 1, punto g) prevede: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. Il DPCM è un atto amministrativo, una fonte secondaria di diritto, che deve armonizzarsi con il contesto legislativo primario esistente. L’art. 7 del TU (Dpr. N. 297/ 1994) afferma chiaramente che il Collegio dei docenti ha quella che nel linguaggio giuridico si chiama “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla didattica. Per cui è di tutta evidenza che l’art. 1 c. punto g del DPCM può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il DS ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti. Insomma, è legittimo e opportuno che il DS agisca come i vecchi presidi, cioè promuovendo e coordinando le attività didattiche a distanza (che sono comunque opportune), ma senza alcuna forma di imposizione. E sarebbe opportuno, vista la fase emergenziale, straordinaria in cui ci troviamo, di avviare pratiche di condivisione, di collaborazione e non di mera imposizione. La libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è stata cancellata. Le scelte didattiche di una scuola non possono in nessun modo essere demandate alla decisione dei dirigenti scolastici: devono essere stabilite dal Collegio docenti, che è l’unico organo con competenze didattiche. Riteniamo che un semplice invito ai docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, a trovare forme di contatto con alunne e alunni per proporre attività da svolgere in questo periodo sia sufficiente per affrontare i giorni di sospensione e garantire la possibilità per gli studenti e le studentesse di continuare il percorso formativo, evitando che questa particolare situazione sia intesa come occasione per imporre modalità emergenziali di rapporto con il personale, nuovi obblighi di lavoro, strumenti e metodologie didattiche standard.

Si ricorda anche che la nota MIUR avente per oggetto “particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020” , ribadisce il ruolo centrale del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza RLS : “spetta comunque al dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e le attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio” .

Crediamo sia interesse di tutti evitare oggi scelte improvvisate che producono un indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza comune. Inoltre, per quanto riguarda il personale Ata è obbligatorio che venga garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro agile ricordando che in base all’articolo 2087 del Codice Civile “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

In conclusione, con la presente invitiamo l’Amministrazione Scolastica: a non porre in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento dei Collegi dei docenti e/o riunioni di carattere collegiale; a non riorganizzare le attività funzionali obbligatorie modificando il piano annuale delle attività. A non provvedere a convocare riunioni che possano comportate situazioni di “affollamento” e che possano comportare violazioni dei decreti governativi in materia di contenimento del coronavirus. Di garantire le idonee misure di sicurezza per l’eventuale personale presente a scuola per prevenire situazioni di contagio. A non imporre al personale docente l’utilizzo di forme di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato alla valutazione dei singoli docenti, nel pieno rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento.

Si invita l’Amministrazione, invece, a sostenere pratiche di condivisione e di collaborazione con il personale scolastico perché si possa recuperare ed affermare pienamente lo spirito di comunità scolastica soprattutto in momenti complessi e straordinari come quello che stiamo nostro malgrado affrontando in questo periodo.
Si avverte che qualora si dovessero riscontrare situazioni illegittime o violazioni di legge, si provvederà a segnalarle alle autorità competenti.

Cordiali saluti.

COBAS – Comitati di Base della Scuola

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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