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EX BONUS. Proposte per la contrattazione.

da | 20 Feb 2020 | Autodifesa

I FONDI DEL BONUS DOCENTI SONO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE
DAL 2019 20 A FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
“SENZA ULTERIORE VINCOLO DI DESTINAZIONE”

di COBAS – Comitati di base della scuola

Da quando si è diffusa la notizia relativa all’art. 1 c. 249 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) sono circolate una serie di interpretazioni riduttive e dilatorie, su cui è necessario fare chiarezza. In particolare ANP e dirigenti vari hanno sostenuto in rapida successione: la nuova legge non è applicabile all’anno scolastico in corso, perché il termine per la stipulazione del contratto integrativo è il 30 novembre, per cui i fondi vanno usati ancora con i criteri e la procedura previsti dalla Legge 107; anche se contrattabili, le risorse vanno destinate solo ai docenti; anche se destinabili anche agli ata vanno comunque assegnate in base ad una valutazione discrezionale del merito sia per i docenti che per gli Ata da parte del dirigente o magari in modo premiale solo per i docenti….

Tali interpretazioni sono del tutto prive di fondamento giuridico.
La legge di bilancio, in seguito alla L. cost. n. 1/2012, è legge in senso materiale e non più solo formale, che può abrogare leggi precedenti in contrasto; inoltre, entra in vigore senza bisogno di decreti attuativi, non essendo una legge delega; per cui, dato che il comma 249 prevede che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”, di fatto tutti i comma della Legge 107 relativi alle competenze del Comitato di valutazione e del DS in merito all’assegnazione di tali fondi sono abrogati a partire dal 1° gennaio 2020. Infatti, anche la Relazione tecnica relativa al c. 240 osserva che “proprio perché la somma è utilizzata al termine di ciascun anno scolastico” se si seguissero i vecchi criteri l’erogazione relativa all’a.s. 2019/ 20 sarebbe “priva di obbligazioni giuridiche”, in quanto applicativa di una legge non più in vigore da 8 mesi. In una nota del 28.1.2020 un funzionario del Mef osserva che “già a decorrere dall’anno scolastico 2019 20” ciascuna scuola deve decidere “liberamente con il contratto di sede a quale fine destinare” le risorse in oggetto. In questo senso si è espresso anche il Miur già nel primo incontro con le OO.SS. firmatarie di contratto del 3 febbraio 2020.

E’ del tutto evidente che il termine del 30 novembre per la chiusura dei contratti d’istituto NON è un termine perentorio, come tutti quelli previsti in tema di contrattazione. Infatti, anche i CCNL vengono strutturalmente stipulati anche con anni di ritardi, senza che scattino gli interessi legali, come accade per le obbligazioni pecuniarie in presenza di termini perentori. Inoltre, sostenere, come fa qualche DS, che un “contratto d’istituto, già concluso e sottoscritto dalle parti in base alla normativa previgente, non viene travolto dalla normativa sopravvenuta” è in contrasto con l’art. 11 del D. Lgs n. 75/2011(Decreto Madia), che prevede: ” nelle materie relative ……. alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio…. la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”. Per cui, il contratto relativo all’anno scolastico in corso non può non tenere conto di risorse pienamente negoziabili, che non sarebbero più utilizzabili seguendo una norma abrogata. Il rifiuto di contrattare senza vincoli l’uso di tali risorse configurerebbe un comportamento antisindacale impugnabile davanti al Giudice del Lavoro. Anche bloccare i fondi per usarli l’anno prossimo sarebbe in contrasto con il principio costituzionale del “buon andamento” della pubblica amministrazione e assurdo da un punto di vista sindacale se si pensa all’esiguità del FIS. Inoltre, poi non si tratta necessariamente di riaprire contratti già conclusi, ma di avviare una specifica sequenza contrattuale in cui si decide sull’uso delle nuove risorse pienamente contrattabili, tenendo conto naturalmente di quanto è stato già deciso in precedenza.

Prevedere che “le risorse … sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione” significa senza ombra di dubbio che:

  • sono destinate sia ai docenti che al personale Ata;
  • senza alcun riferimento alla c.d. “valorizzazione del merito”.

Qualsiasi altra applicazione sarebbe illegittima, come ha dovuto convenire il 10 febbraio anche il Miur, anche se si è riservato di attendere un parere del Ministero della Funzione Pubblica, che non potrà che confermare tale lettura.
Invitiamo, pertanto, tutte le RSU e i dirigenti scolastici, che non abbiano ancora agito in tal senso:

  • se hanno già firmato il contratto 2019 20 ad aprire una specifica sequenza contrattuale sulla destinazione al personale docente e Ata dei fondi del c.d. bonus senza alcun riferimento alla valutazione del c.d. merito;
  • se non hanno già firmato a far confluire le risorse in oggetto nei fondi oggetto di contrattazione prima della ripartizione tra docenti e Ata e senza alcun riferimento alla valutazione del c.d. merito.
  • Sarebbe stato decisamente preferibile destinare i fondi del bonus per rimpinguare le scarsissime risorse previste dalla legge di bilancio per il rinnovo del CCNL, già scaduto da 14 mesi e chiediamo, in ogni caso, che per il prossimo anno si segua questa strada. E’ comunque positivo che un altro tassello della Legge 107 sia stato smantellato con le annesse pesanti limitazioni per la libertà d’insegnamento, il pluralismo didattico culturale e la democrazia degli organi collegiali.

Infine, non comprendiamo le posizioni di quelle OO.SS. che mentre rivendicano pubblicamente a proprio esclusivo merito l’innovazione legislativa, nelle segrete stanze di alcune contrattazioni d’istituto assumono posizioni ambigue o addirittura appoggiano le posizioni di dirigenti loro iscritti, tendenti ad escludere gli Ata e/o a continuare ad usare per quest’anno scolastico la procedura basata sulla valutazione del merito, ormai priva di fondamento giuridico.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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