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SUPPLENZE mediante utilizzo insegnante di sostegno. Atto di Rimostranza

da | 8 Gen 2020 | Autodifesa

SUPPLENZE mediante utilizzo insegnante di sostegno

di Cobas – Comitati di base della scuola del Veneto

Atto di rimostranza scritto ai sensi dell’Art. 17 del D.P.R. n.3 del 10/01/57

I sottoscritti _____________________________________________________________

rilevano che il Comunicato n.— da Lei emesso in data ———— e che si configura come un ordine di servizio si pone in contrasto con norme di carattere giuridico e contrattuale e rappresenta un’illecita richiesta che viola i diritti degli alunni disabili (artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana; art. 13 comma 6 L. 104/1992; Nota Ministeriale n. 4274 del 04/08/2009 ribadita dalla Nota Ministeriale n.9839 del 08/11/2010; Nota Ministeriale n.2116 del 30/09/2015).

Questo perché nel quadro orario delle sostituzioni degli insegnanti di sostegno degli alunni in situazione di gravità da Lei previsto in modo permanente, tutti gli insegnanti di sostegno coinvolti risultano, in quelle stesse ore da Lei previste per le supplenze, regolarmente in servizio nelle classi loro assegnate (come da orario ufficiale dell’a.s. 2019/2020); gli alunni di tali classi, quindi, si troverebbero privati dell’insegnante di sostegno assegnato alla classe e, in sovrappiù, sempre nella medesima ora di lezione e, pertanto, sempre nella stessa materia.

Si mette in evidenza come questo aspetto comporti, in alcuni casi, la perdita dell’unica ora di sostegno settimanale in una certa disciplina, con le conseguenti ricadute, anche importanti, sulla didattica e sulla preparazione per le verifiche, i cui esiti sono essenziali per lo sviluppo dell’autostima. Si sottolinea, inoltre, come ogni cambiamento repentino della routine possa disorientare un alunno diversamente abile e in situazione di fragilità.
In tale Comunicato, inoltre, non vengono definite la straordinarietà e la durata temporale dell‘eventuale impossibilità di nominare immediatamente personale supplente, e dunque gli scriventi sono già stati oggetto dell’ordine di servizio, di fatto, su assenze programmate con largo anticipo o protrattesi nel tempo. Infatti, anche a causa di ciò e per quanto ci consta, in occasione di assenze dell’insegnante di sostegno di uno dei due alunni gravi per cui è stato redatto il piano delle sostituzioni, il Comunicato n. 87 ha fatto sì che non si attuassero le procedure previste di prassi per l’individuazione del personale docente atto alle sostituzioni degli insegnati assenti, come stabilito dalla normativa vigente e ribadito anche dal Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 2018/19 art. 26, tutt’ora in vigore.

Tutto ciò considerato, i sottoscritti sostengono di non poter ottemperare alla disposizione impartita poiché verrebbero meno a una loro specifica funzione che prevede anche la salvaguardia dei diritti degli alunni disabili. Si ritengono, al contempo, esenti da ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo, civile e penale.
Chiedono, pertanto, che l’ordine di servizio da lei disposto venga annullato o, qualora tale ordine sia reiterato in forma scritta, che vengano indicati gli estremi della normativa che ne prevedono l’esecuzione ai sensi dell’Art.1 comma 1 e dell’Art.3 comma 1 e comma 2 della Legge 241/90.
Dichiarano altresì di riservarsi comunque ogni tutela in via sindacale e giudiziaria a seguito della reiterazione scritta dell’ordine di servizio.

Distinti saluti

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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