Inizio 5 Autodifesa 5 6+3 GG. DI PERMESSO, 5 GG PER AGGIORNAMENTO, ATA, E MOLTO ALTRO: REGOLAMENTAZIONE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. UN ESEMPIO DI RIFERIMENTO.

6+3 GG. DI PERMESSO, 5 GG PER AGGIORNAMENTO, ATA, E MOLTO ALTRO: REGOLAMENTAZIONE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. UN ESEMPIO DI RIFERIMENTO.

da | 10 Dic 2019 | Autodifesa

Teoricamente la Contrattazione d’Istituto dovrebbe chiudersi entro il 31 dic. di ogni anno. Tutti sappiamo che questo, quasi mai si determina per una quantità di concause, spesso determinata dalla presunzione e/o insipienza di molti dirigenti, che si vogliono dimostrarsi più ‘lealisti del re’. Qui di seguito riportiamo il contratto integrativo sull’organizzazione del lavoro e la fruizione dei relativi diritti concordato in un IIS di Lucca, dove i COBAS sono rappresentati nella RSU. Una contrattazione iniziata a novembre 2018 e conclusa a giugno 2019. Le sottolineature sono redazionali. G.Z.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CARRARA-NOTTOLINI – BUSDRAGHI”
VIALE G. MARCONI, 69 – 55100 LUCCA – TEL. 0583 955178/9 FAX 0583 490220

A.S. 2018 – 2019

ESITO DEL CONFRONTO SINDACALE ex artt. 6 e 22 c.8 del CCNL 2016 18
Il giorno 23 novembre 2018 le Parti si incontrano nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto d’ Istruzione Superiore “Carrara – Nottolini – Busdraghi ” di Lucca per discutere delle materie oggetto di confronto in base agli artt. 6 e 22 c.8 del CCNL 2016 18.

La Parte pubblica è rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof. …………….

La Parte sindacale è rappresentata dai componenti della RSU d’ Istituto:
Prof. …………..(Cobas scuola)
Prof. ……………. (Cobas scuola)
Sign.ra ……………. (Snals)
e dal Terminale associativo Snals : ……………..

Le parti concordano che sulle materie oggetto di confronto concorderanno, in ogni caso, un incontro, anche senza esplicita richiesta di una delle due parti.

Ai sensi dell’art. 6 c.2 del CCNL 2016 18, al termine del confronto è emerso l’accordo tra le parti espresso negli articoli seguenti.

PERSONALE DOCENTE

Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ex art. 22 c.8 lett. b 1 del CCNL

Art. 1 – Orario dei docenti (norme generali)
1. L’orario di servizio, determinato ai sensi dell’art. 491 del D. L.vo n. 297/94 e dall’art. 28 e 29 del CCNL 2006-09 e all’art. 28 del CCNL 2016 – 18, è costituito dalle ore destinate all’insegnamento, dalle ore riguardanti le attività funzionali all’insegnamento, dalle ore di potenziamento dell’offerta formativa e da quelle organizzative.
2. L’orario delle lezioni è formulato dal DS in base ai criteri deliberati dal Consiglio d’istituto.
3. La richiesta di ferie durante l’attività didattica è regolamentata dalla normativa vigente (art. 13 c. 9, e art. 15 c. 2, del CCNL 2006/09).
In base all’art. 15 c. 2, del CCNL 2006/09, il diritto alla fruizione di 3 giorni di permesso retribuito e di 6 giorni di ferie durante l’attività didattica per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale di merito sulla validità dei motivi. In caso di motivazioni attinenti a “dati sensibili” per la tutela della privacy, il dipendente può indicarli in forma generica e/o riservata, indirizzata esclusivamente al Dirigente scolastico.

Art. 2 – Orario dei docenti dell’organico di potenziamento
In linea con quanto previsto dal PTOF elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto e con l’art. 28 del CCNL 2016 – 18, le parti concordano sulla seguente regolamentazione delle modalità di utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento:

a) per perseguire efficacemente gli obiettivi didattici individuati dal PTOF le ore di potenziamento saranno utilizzate prevalentemente per tali obiettivi e solo residualmente per le supplenze sino a 10 giorni;

b) nelle classi di concorso in cui sono previste ore di potenziamento la formazione delle cattedre sarà effettuata senza necessariamente saturare a 18 ore l’orario dei docenti in modo che:
– tendenzialmente tutti i docenti siano coinvolti nell’assegnazione alle classi;
– l’eventuale completamento a 18 ore avvenga, in base all’art. 28 del CCNL 2016 – 18, con ore a disposizione o con attività di potenziamento dell’offerta formativa o organizzative deliberate dal Collegio dei docenti; in caso di attività organizzative deve essere acquisito il consenso del docente;

c) in base all’art. 28 c. 5 del CCNL 2006 – 09, le attività di insegnamento dei docenti in organico di potenziamento è di 18 ore settimanali solo nel periodo di svolgimento delle attività didattiche ordinarie; per cui tali docenti non possono essere utilizzati per corsi di recupero o altre attività didattiche nei periodi di sospensione delle lezioni, salvo che non ricorrano le stesse condizioni previste per i docenti su posti comune o di sostegno ( disponibilità, retribuzione prevista dal CCNL..);

d) l’orario settimanale dei docenti è predeterminato su base annuale anche con fasce orarie diverse nei vari periodi dell’anno; solo tramite congruo preavviso e previa acquisizione del consenso del docente interessato, saranno disposte dal DS eventuali variazioni dovute ad esigenze particolari in linea con gli obiettivi didattici previsti dal PTOF, soprattutto per le attività di recupero e per quelle di potenziamento dell’insegnamento di Italiano per studenti di lingua straniera effettuate durante il periodo di svolgimento delle lezioni;

e) i docenti dell’organico di potenziamento possono esser utilizzati su tutte e tre le sedi dell’Istituzione scolastica al fine esclusivo di privilegiarne l’utilizzo per gli obiettivi didattici previsti dal PTOF (non per le supplenze) e, in ogni caso, evitando preferibilmente spostamenti da una sede all’altra nella stessa giornata”.

Art. 3 – Diritto alla fruizione delle ferie e O. M. 92/2007

Nella programmazione delle attività previste dall’O. M. n. 92 /2007 e successive modifiche – corsi di recupero, verifiche e scrutini per gli alunni “sospesi” – sarà garantito il diritto dei docenti alla libera fruizione delle ferie, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 13 comma 9 del CCNL, “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”

Art. 4 – ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO PER I DOCENTI IN PART TIME, per i docenti con contratto a tempo determinato con meno di 18 ore settimanali di lezione e per i docenti impegnati su più scuole

Vista la normativa vigente, in particolare l’art. 36 Cost., l’art. 7 c. 7 dell’OM. N. 446/1997, l’art. 29 c.3 del CCNL 2006 – 2009, il D. Lgs n. 61/2000;
Considerati, in particolare, i pareri dell’USR dell’Emilia Romagna del 28.9.2005 e dell’USR del Veneto del 13.12 2010;
Considerata che la ratio della normativa vigente per i docenti in part time è da ritenersi valida anche per i docenti impegnati su più scuole – per i quali peraltro è direttamente applicabile il tetto massimo di 40 ore previsto dall’art. 29 c. 3lett.a) e b) – e per i docenti con contratto a tempo determinato con meno di 18 ore settimanali di lezione;
le parti concordano:
– i docenti in questione svolgono le attività funzionali all’insegnamento lettera a e b comma 2 art.29 del CCNL in proporzione all’orario di insegnamento e al tetto massimo di ore previsto dalla normativa contrattuale;
– in base all’esigenza di una puntuale e razionale organizzazione del servizio, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità nella determinazione delle attività da svolgere da parte dei docenti in oggetto:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti di inizio e fine anno;
b) partecipazione alle riunioni di programmazione dei gruppi disciplinari;
c) ricevimento dei genitori;
d) particolari impegni individuali sia rispetto agli studenti che all’organizzazione della scuo-
la (per es. se un docente ha curato un determinato progetto deve essere presente nella
riunione in cui se ne discute)
In base a tali criteri, i docenti elaboreranno una proposta di piano annuale individualizzato di attività che sarà sottoposto all’autorizzazione del DS.
I docenti con orario inferiore alle 18 ore parteciperanno, in ogni caso, alle riunioni dei Consigli delle classi loro assegnate, previa verifica del massimale di 40 ore e di 9 classi per docente garantito dal Piano delle Attività.
Art. 5 – Ore eccedenti
1. Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.
2. L’eventuale disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale, salvo accordi preventivi con il docente interessato
3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

Art. 6 – Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il Fis ex art. 22 c. 8 lettera b1 CCNL 2016 18

Nell’utilizzazione del personale docente per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del PTOF si seguiranno i seguenti criteri:
a) disponibilità a svolgere gli incarichi da affidare;
b) motivazione e competenza nell’ambito specifico;
c) coinvolgimento più ampio possibile dei docenti nell’affidamento degli incarichi, con applicazione del principio della rotazione;
d) valorizzazione delle esperienze pregresse.

Art. 7 – Criteri di assegnazione dei docenti alle diverse sedi dell’Istituzione scolastica ex art. 22 c. 8 lettera b2 CCNL 2016 18
In seguito all’introduzione dell’organico dell’autonomia con conseguente organico unico dei docenti per i tre indirizzi tecnici presenti nella Istituzione scolastica (un indirizzo economico e due indirizzi tecnologici), i docenti saranno assegnati alle tre sedi (Carrara, Nottolini, Busdraghi) in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:
1) continuità del docente nella singola sede; il docente in servizio in più sedi all’interno dell’ Istituzione avrà diritto alla continuità nella sede in cui svolge almeno la metà delle ore di insegnamento, considerando tra le ore di insegnamento anche quelle di potenziamento distribuite in modo proporzionale tra le sedi di pertinenza delle classi di concorso; nel caso in cui la proporzione sulle tre sedi dia un risultato con numero decimale si arrotonda alla misura intera, per difetto fino a 0,5 escluso;

2) in caso di disponibilità di posto in una sede esso verrà assegnato a domanda, salvaguardando il principio della continuità didattica negli ultimi due anni del quinquennio; in caso di più domande si seguiranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
a) maggior punteggio nella graduatoria d’istituto;
b) anni di servizio nell’indirizzo in cui si è liberato il posto;

3) in caso di perdita di un posto in una sede (A) e di disponibilità di posti in un’altra sede (B) se vi sono docenti disponibili a spostarsi nella sede B essi avranno la priorità;

4) in caso di perdita di un posto in una sede (A) e di disponibilità di posti in un’altra sede (B), sarà spostato nella sede B il docente che, tra quelli che insegnano nella sede A, ha minor punteggio nella graduatoria d’istituto;

5) per i docenti che ottengono il trasferimento nell’ Istituzione scolastica la sede sarà assegnata in base alle richieste e alla disponibilità residuale di posti; in caso di più richieste per lo stesso posto disponibile si applicherà il criterio del maggior punteggio in base ai criteri previsti per la graduatoria d’istituto e, in subordine, il criterio del maggior numero di anni di insegnamento nella tipologia di indirizzo richiesto.

Art. 8 CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO (art. 22, c8, l. B3 CCNL 2016 – 18)

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità (Art. 64 comma 1 del CCNL 2006 – 09).
2. In base all’art. 64 c. 5 del CCNL 2006 – 09 per gli insegnanti “il diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con l’esonero dal servizio” costituisce un diritto non subordinato alle esigenze di servizio, da garantire “con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi”.
3. L’iniziativa di formazione può riguardare corsi promossi: dall’Amministrazione centrale e periferica; da enti di formazione accreditati presso il Miur e/o iscritti alla piattaforma SOFIA; dalle Università; da questa o altre Istituzioni scolastiche; da enti e associazioni.
4. I criteri per la fruizione dei permessi sono i seguenti:
le richieste devono pervenire all’ Amministrazione con almeno 5 giorni di preavviso;
in caso di un numero elevato di richieste per la stessa giornata, esse saranno accolte fino al 20% del personale in servizio nella giornata nella singola sede di servizio;
qualora per la stessa giornata le richieste siano superiori alla percentuale stabilita per le singole sedi si useranno i seguenti criteri di selezione: ordine cronologico in cui sono pervenute le richieste; principio di rotazione; pertinenza per aree disciplinari.
5. Al fine di soddisfare tutte le richieste si può fare ricorso anche all’articolazione flessibile dell’orario come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 64
6. Le richieste di permesso per fruizione del diritto alla formazione si intendono accettate per silenzio assenso dopo tre giorni dalla data di presentazione

Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn out (art 22, c8, l. b4 ccln 2016 – 18).

Art. 9 L’ Amministrazione si impegna a comunicare agli studenti e ai genitori in tutte le forme possibili (circolare, avviso cartaceo in tutte le aule, comunicazione da firmare per i genitori..):
a) il divieto di riprese o registrazione audio o video delle lezioni e di quanto accade, in generale, in ambito scolastico senza autorizzazione esplicita del docente;
b) il divieto di riproduzione in qualsiasi forma di dati scolastici, di materiale didattico e delle stesse registrazioni delle lezioni se autorizzate dal docente.
Quanto previsto dalla lettera b) relativamente al materiale didattico può essere derogato solo in presenza di esplicita autorizzazione del docente
Art. 10 – In tutti i casi in cui il Dirigente scolastico riceve lamentele o rilievi ripetuti e/o di rilevante gravità da parte di studenti, genitori o altri soggetti, relative al personale docente, si impegna a informare tempestivamente il docente e a rispettare il principio del contradditorio.
In ogni caso, le richieste delle famiglie o degli studenti non possono costituire l’unica motivazione per non assegnare in modo automatico un docente ad una classe, ad un alunno H o ad una sede.

Art. 11 – I dati del registro personale dei docenti, a cui il Dirigente scolastico accede, non possono essere divulgati o usati per atti amministrativi se non previa comunicazione al docente stesso.

Art. 12.
1. Le parti concordano i criteri, di seguito riportati, per l’assegnazione dei docenti alle classi, nella convinzione che stabilire criteri predeterminati per una scelta importante per i docenti costituisca uno strumento di prevenzione del burn out e dello stress da lavoro correlato.
2. Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi in base alla proposta, obbligatoria ma non vincolante, del gruppo disciplinare (“riunione per materia”) e applicando i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto e le proposte operative deliberate dal Collegio dei docenti, che vengono recepiti dalla presente contrattazione.
3. Eventuali deroghe ai criteri stabiliti saranno motivate in forma scritta alla RSU e al /ai docenti interessati.
4. Nell’assegnazione dei docenti alle classi non si procederà alla scissione degli insegnamenti relativi alla stessa classe di concorso, salvo:
a) i casi strettamente necessari per l’obbligo del completamento a 18 ore di insegnamento, previsto dalla Legge Finanziaria per il 2003;
b) quanto previsto dai decreti istitutivi dei vari indirizzi di studio per specifiche classi di concorso;
c) l’acquisizione del consenso della maggioranza dei docenti del gruppo disciplinare (riunione per materia) interessato per motivate esigenze didattiche

5.Il D.S. informerà preventivamente la RSU sulle scelte operate relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi, in modo che la RSU possa verificarne in tempi utili per l’ordinato avvio dell’a. s. la congruità con i criteri deliberati dagli organi collegiali e/o previsti dai comma precedenti.

PERSONALE ATA

Articolazione dell’orario di lavoro del personale Ata ex art. 22 c.8 lett.b 1 del CCNL

Art.13 – Criteri di assegnazione degli orari di servizio e delle mansioni

Nell’assegnare gli orari di servizio, i settori e le mansioni si applicheranno i seguenti criteri:
distribuzione equa del carico di lavoro, resa possibile mediante l’avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario antimeridiano e quello in orario pomeridiano.
funzionalità con le esigenze di servizio della scuola, cosicché gli orari individuali di lavoro in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo, previo accordo con il personale interessato, potranno subire variazioni temporanee e periodiche.
flessibilità, che comporta – previo accordo vincolante con il personale interessato – anticipo o posticipo dell’entrata, qualora si renda necessario adeguare l’orario lavorativo alle esigenze di servizio e di apertura all’utenza.
competenze relative all’uso delle specifiche procedure informatiche.
attitudini ed esigenze personali, se compatibili con le esigenze del servizio.

Art. 14 – Assenze del personale

Al fine di garantire i servizi dell’Istituto il Dirigente Scolastico disporrà tempestivamente e nel rispetto della normativa vigente la nomina di personale supplente temporaneo in sostituzione di personale assente.
In attesa della nomina del supplente, si provvederà, previa acquisizione di volta in volta del relativo consenso e garantendo una distribuzione equa del carico di lavoro ulteriore, alla sostituzione fino a 7 giorni massimo per i Collaboratori scolastici con personale interno con:
– eventuale cambio turno,
– diversa articolazione dell’orario a rotazione,
– eventuale e volontaria prestazione di ore eccedenti debitamente autorizzate,
– modifica o integrazione di spazi e tipologia del carico di lavoro.
In modo analogo si procederà per le assenze fino a 30 giorni per Assistenti Amministrativi e tecnici.

In riferimento a quanto previsto per i Collaboratori scolastici dall’art. 1 c. 333 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) e in base alla Nota Miur n. 2216 del 30/9/ 2015, le parti concordano le seguenti modalità per la sostituzione dei Collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza:
a) verifica prioritaria e puntuale della possibilità di porre in essere misure organizzative complessive, relativa a tutta l’Istituzione scolastica, per sostituire il personale assente con personale in servizio senza, in ogni caso, compromettere le esigenze di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, l’assistenza degli alunni diversamente abili e il diritto allo studio;
b) nomina dei supplenti anche per i primi 7 giorni se vi è la ragionevole e motivata certezza che la mancata sostituzione comprometterebbe le esigenze prioritarie di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, l’assistenza degli alunni diversamente abili e il diritto allo studio.

Art. 15 – Ore aggiuntive.
1. Le eventuali ore aggiuntive l’orario d’obbligo settimanale – preventivamente autorizzate – devono essere retribuite come lavoro straordinario, salvo esplicita e volontaria richiesta individuale di recupero da parte del dipendente (art. 54, comma 3 e 4, del CCNL 2006/09). In tal caso le ore eccedenti vengono cumulate possibilmente in modo da costituire una o più giornate lavorative, che saranno recuperate, possibilmente entro il primo periodo utile di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ed estive).
Il calcolo delle ore da segnare viene corrisposto nel seguente modo:
in maniera normale se eseguito in turno feriale
maggiorato nella misura corrispondente alla diversa retribuzione prevista per le ore eccedenti svolte in giorno festivo oppure notturno, dalla tab. 6 del CCNL 2006 09; pertanto la maggiorazione è di 12 minuti per ogni ora prestata
maggiorato nella misura corrispondente al diverso importo previsto per le ore eccedenti svolte in festivo e notturno, dalla tab. 6 del CCNL 2006 09; pertanto la maggiorazione è di 22 minuti per ogni ora prestata.

2. Il riepilogo dei crediti o debiti orari è consegnato mensilmente a ciascun dipendente.

3. La disponibilità a intervenire in caso di allarme antifurto e antincendio non comporta l’obbligo di raggiungere la sede entro un periodo di tempo predeterminato, ma solo di fornire informazioni utili a ripristinare le condizioni minime di agibilità.

Art. 16 – Ferie
In base all’art. 13 del CCNL 2006 – 09, le ferie per il personale ATA possono essere fruite in via ordinaria sia durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche (ivi comprese le giornate con turnazione pomeridiana) che durante i periodi di sospensione, senza alcuna limitazione di carattere generale, tenuto conto delle esigenze di servizio
La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire almeno 3 giorni prima dell’inizio del periodo richiesto, salvo casi di necessità e urgenza; per le ferie estive la richiesta dovrà pervenire entro il 30 aprile.
L’autorizzazione sarà concessa dal Dirigente scolastico, previo parere favorevole del DSGA.
La concessione delle ferie estive sarà disposta entro il 30 maggio per consentire al personale di non assumere impegni estivi in anticipo rispetto alla concessione.

Art. 17 – Criteri per l’individuazione del personale Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il Fis ex art. 22 c. 8 lettera b1 CCNL 2016 18
Nell’utilizzazione del personale Ata per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del PTOF e retribuite con il FIS per l’intensificazione si seguiranno i seguenti criteri:
a) disponibilità a svolgere gli incarichi da affidare;
b) motivazione e competenza nell’ambito specifico;
c) coinvolgimento più ampio possibile del personale nell’affidamento degli incarichi, con applicazione del principio della rotazione;
d) valorizzazione delle esperienze pregresse.

Il DS e la DSGA acquisiranno la disponibilità del personale Ata coinvolto per gli impegni relativi ai progetti PON prima della relativa delibera da parte degli organi collegiali.
Nel budget relativi all’utilizzo dei fondi PON sarà prevista un’adeguata retribuzione per intensificazione o ore aggiuntive del personale Ata coinvolto

Art. 18 – Criteri di assegnazione del personale Ata alle diverse sedi dell’Istituzione scolastica ex art. 22 c. 8 lettera b2 CCNL 2016 18

1. Gli assistenti tecnici sono assegnati ai laboratori delle tre sedi in base al principio della continuità nella sede di precedente servizio. Laddove si rendesse necessario possono essere utilizzati per attività di collaborazione anche nelle altre sedi.

2. I collaboratori scolastici sono assegnati alle diverse sedi in base ai seguenti criteri:
– determinazione del fabbisogno di ogni sede in base al numero degli alunni, al numero delle classi, alla conformazione degli edifici (numero degli edifici, numero delle scale e dei piani) e alle condizioni soggettive del personale (Legge 104 e altre situazioni soggettive tutelate);
– assegnazione dei collaboratori in base alla continuità di servizio nella stessa sede;
– in caso di disponibilità di posti o in seguito a nuove esigenze che determinino una modifica del fabbisogno in una delle sedi, i relativi posti vengono assegnati su richiesta e/o disponibilità; in caso di concorrenza di più domande per lo stesso posto la scelta avviene nell’ordine dei seguenti criteri:
Legge 104 e altre particolari situazioni soggettive tutelate, previa verifica della sussistenza di condizioni complessive che consentano di garantire l’efficacia del servizio in ogni sede;
maggior punteggio risultante dalla graduatoria d’istituto;
anzianità di servizio;
possesso di competenze certificate in relazione ai compiti e disponibilità dichiarata a svolgerli;
posizione occupata nella graduatoria provinciale delle supplenze (per i supplenti annuali);
anzianità anagrafica.

Art. 19 CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO (art. 22, c8, l. B3 CCNL 2016 – 18)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità (Art. 64 comma 1 del CCNL 2006 – 09).
2. In base all’art. 64 c. 4 del CCNL 2006 – 09 il personale Ata “può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione e aggiornamento”.
3. Le esigenze di funzionamento del servizio vengono garantite con la presenza di almeno:
1 unità di Assistente amministrativo presso la sede centrale;
1 unità di Assistente tecnico per ogni sede;
1 unità di Collaboratore scolastico al Nottolini, 2 al Carrara e 3 al Busdraghi.
4. L’iniziativa di formazione può riguardare corsi promossi: dall’Amministrazione centrale e periferica; da enti di formazione accreditati presso il Miur e/o iscritti alla piattaforma SOFIA; dalle Università; da questa o altre Istituzioni scolastiche; da enti e associazioni.
5. I criteri per la fruizione dei permessi sono i seguenti:
le richieste devono pervenire all’ Amministrazione con almeno 5 giorni di preavviso;
– in caso di un numero di richieste per la stessa giornata tale da non garantire le esigenze di servizio in base a quanto previsto dal comma 3, si useranno i seguenti criteri di selezione: ordine cronologico in cui sono pervenute le richieste; principio di rotazione; pertinenza con il profilo professionale.
6. Le richieste di permesso per fruizione del diritto alla formazione si intendono accettate per silenzio assenso dopo tre giorni dalla data di presentazione

Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn out (art 22, c8, l. b4 ccln 2016 – 18).

Art.20 In tutti i casi in cui il Dirigente scolastico o il DSGA riceve lamentele o rilievi ripetuti e/o di rilevante gravità da parte di studenti, genitori o altri soggetti, relative al personale Ata, essi si impegnano a informare tempestivamente il personale interessato e a rispettare il principio del contradditorio.
In ogni caso, le richieste delle famiglie o degli studenti non possono costituire l’unica motivazione per non assegnare in modo automatico un’unità Ata ad una mansione o postazione o ad una sede.

Art. 21. Comunità educante e prevenzione.

1. Nel rispetto degli artt. 24 e 41 c.3 del CCNL 2016 18 sulla comunità educante, di cui fa parte a pieno titolo il personale Ata, le parti ritengono che sviluppare la collegialità anche tra il personale Ata sia uno strumento essenziale per migliorare l’efficacia del servizio e per prevenire lo stress da lavoro-correlato e i fenomeni di burn out.

2. L’organizzazione dei servizi generali, di segreteria e delle prestazioni dei collaboratori scolastici è di competenza del DSGA.
Il DSGA, in base al PTOF e alle attività ivi previste,

– rispettando il presente accordo risultante dal confronto sindacale e il contratto d’istituto,
– applicando le direttive fornite dal Dirigente Scolastico,
– sulla base degli orientamenti emersi nel corso di un’assemblea programmatica, appositamente convocata all’inizio dell’anno scolastico, a cui partecipano anche i membri della RSU,

predispone entro il 31/12 il Piano annuale delle attività (in cui per ogni settore vengono individuati i compiti, gli orari, e, a seconda dei casi, gli uffici o le aree e i laboratori o il posto di lavoro), che viene adottato dal Dirigente e consegnato alla RSU.

3.Il DSGA convocherà apposite riunioni in orario di servizio del personale Ata, con la partecipazione della RSU, ogni volta che ne ravvisi l’esigenza o che ne faccia richiesta un terzo del personale o un terzo delle unità del singolo profilo per discutere di problemi relativi all’organizzazione del lavoro e/o di tipo relazionale.

4.Il DS e il DSGA, laddove si rendesse necessaria una modifica delle mansioni e/o dei turni di lavoro rispetto a quanto previsto dal Piano della Attività, acquisiranno il consenso del personale interessato con il preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi eccezionali e urgenti. In ogni caso, sarà garantita l’erogazione del servizio.

Lucca, 28 GIUGNO 2019 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA RSU

IL TSA

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

Categorie

Archivi

Shares
Share This