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CONGEDO PARENTALE [anche a ore].

da | 3 Nov 2019 | Autodifesa

CONGEDO PARENTALE [anche a ore].

di AA.VV. Con il d.lgs. 15.06.2015, n. 80, che modifica, tra l’altro, gli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151/2001, il congedo parentale rileva due importanti innovazioni, dapprima introdotte in via temporanea o sperimentale, successivamente rese definitive con altra disposizione legislativa (d.lgs. n.148/2015, art.43,comma 2). Vedi la circolare applicativa INPS in allegato. La prima innovazione – che, però, lascia immutato il periodo massimo di fruizione di 6 mesi – concerne il più ampio lasso temporale entro cui la lavoratrice madre può fruire del congedo, elevato sino al compimento del 12° anno di età del minore. Di conseguenza, vengono rideterminati anche i periodi di indennizzabilità ( cfr. Aran, Orientamento appl.vo SCU_098 del 5.04.2016), ovvero:
  • – sino al compimento del 6° anno di età del minore, la retribuzione per la lavoratrice madre della scuola è del 100% per il 1°mese e del 30% per gli altri 5 mesi;
  • – dal 6° all’8° anno del minore, la retribuzione è possibile, in misura identica a quella di cui al punto precedente, subordinatamente al reddito della lavoratrice richiedente, che deve essere inferiore di 2,5 all’importo previsto dal trattamento minimo pensionabile dell’Inps;
  • – dall’8° al 12° anno del minore non è prevista alcuna forma di retribuzione.
La seconda innovazione introduce la modalità di fruizione oraria del congedo parentale anche per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che, in passato, ne erano esclusi. Di seguito, gli aspetti di maggiore rilevanza. La lavoratrice madre, aggiuntivamente alle modalità già previste (giornaliere, plurigiornaliere o mensili), può fruire del congedo parentale ad ore in misura pari, di norma, alla metà dell’orario medio giornaliero, definito, a sua volta, sulla base dell’orario settimanale di servizio. Nella applicazione di tale criterio, riteniamo possibile – ove il permesso giornaliero ad ore risulti costituito da frazioni orarie, di difficile gestione in ambito scolastico – accordare alla lavoratrice la facoltà di utilizzare permessi orari giornalieri differenziati, senza comunque eccedere il tetto massimo consentito, ovvero la metà dell’orario settimanale di lavoro. In assenza della contrattazione collettiva, intesa a definire il criterio di calcolo della base oraria e della equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il computo del congedo avviene, a tutt’oggi, su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Come dire, un permesso giornaliero di 2 ore corrisponde ad una giornata intera che concorre, a sua volta, a determinare il periodo massimo del congedo di 6 mesi. Resta, invece, rapportata al periodo orario di congedo parentale fruito la relativa corresponsione economica. E’ utile, stante il vuoto contrattuale, definire in sede ci contrattazione collettiva interna, le modalità di ‘conteggio’ del monte ore, assimilando per analogia il conteggio delle ore equivalente ad un giorno a quelle della fruizione dei permessi individuli [metà delle ore di servizio]. La lavoratrice, nel fruire del congedo parentale può utilizzare le diverse modalità previste: giornate o mesi di congedo possono essere alternate da periodi di permesso orario. Tuttavia, al fine di evitare una fruizione, per cosi dire, “selvaggia”, in grado di indurre disfunzioni nella erogazione del servizio, il legislatore ha previsto la possibilità di addivenire ad un accordo tra il datore di lavoro ( per la scuola, il dirigente scolastico ) e la lavoratrice. La lavoratrice che articola la propria prestazione di servizio dal lunedì al venerdì e chieda, per tale periodo, il permesso ad ore con prosecuzione anche nella giornata del lunedì successivo, non vede computati d’ufficio anche il sabato e la domenica come congedo parentale, cosa che avviene, invece, per il congedo parentale richiesto a giornate intere. La spiegazione è semplice: nel congedo parentale orario, il sabato e la domenica risultano interposti da giornate ( venerdì e lunedì) in cui viene comunque effettuata l’attività lavorativa, pur se in maniera ridotta. Il congedo parentale orario – per espresso dettato normativo ( cfr. novellato art. 32, comma 1-ter, d.lgs. n. 151/2001) non è cumulabile, nelle medesime giornate, con altri permessi o riposi previsti dallo stesso Corpus normativo ( il D.lgs. n. 151/2001) e di cui sono parte integrante le innovate disposizioni in commento. In particolare, la lavoratrice madre, nel mentre utilizza il congedo parentale orario, è impedita dal fruire:
  • – del congedo parentale orario per altro figlio;
  • – dei permessi per allattamento, anche per altro figlio;
  • – dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere ), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita.
Risultano cumulabili, in quanto disciplinati da altre fonti normative:
  1. i 3 giorni di permesso mensile fruiti in modalità oraria per assistere parenti e affini con disabilità grave ( La maniera frazionata ad ore delle tre giornate di permesso mensile, però, non è prevista per il personale della scuola. – Cfr. Circ. Funzione pubblica, n.8/2008);
  1. i permessi orari giornalieri di 2 ore al giorno, fruiti per se stesso, da parte del lavoratore in situazione di disabilità grave.
Tutto quanto evidenziato ha carattere provvisorio. Toccherà, infatti, alla contrattazione collettiva definire – anche in maniera diversa da quelli attuali – i criteri di compatibilità e incompatibilità per la fruizione del congedo parentale orario. L’ultima notazione riguarda i termini entro cui presentare la domanda per la fruizione del congedo. Per il congedo parentale a giorni, rimangono validi i termini previsti dal vigente Ccnl, ovvero:
  • in via ordinaria, 15 giorni prima della decorrenza;
  • 48 ore prima dell’astensione dal lavoro, a fronte di particolari situazioni personali da documentare.
  • Per il congedo parentale ad ore, il termine di preavviso è, invece, di 2 giorni.

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Pubblicato da: Cesp Veneto

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