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ALTERNANZA > Tutor, facciamo il punto.

da | 18 Set 2019 | Autodifesa

Grande è stata l’approssimazione, gli sprechi, gli abusi che si sono perpretati in nome dell’Alternanza scuola-lavoro per almeno 2 anni scolastici, ne hanno fatto le spese studenti e docenti in particolar modo degli Istituti dove tale tipo di esperienza era inesistente [la grandissima parte dei licei classici e scientifici]. Negli Istituti tecnici e professionali già da tempo esisteva un percorso analogo, in questi quindi si è trattato di aggiustare e adeguare i percorsi oggi denominati PCTO “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Con questa scheda cerchiamo di fare il punto della situazione prima che inizi il nuovo anno di scuola e sfruttamento.
[G.Z.]

ALTERNANZA > Tutor, faccimo il punto.

di AA.VV

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio dello Stato) all’art. 1, commi da 784 a 787, ha modificato la denominazione di Alternanza Scuola Lavoro (comunemente ASL) in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (oggi PCTO), stabilendo – a cominciare dall’anno scolastico 2018/2019 – che possono avere la seguente durata:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

In attesa delle nuove linee guida in merito ai percorsi predetti, la norma regolante la funzione del tutor scolastico interno è il D.Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che all’art. 5 stabilisce:

  • promuove le competenze degli studenti ed è raccordo tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio;
  • possiede titoli documentabili e certificabili;
  • svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti nei PCTO;
  • svolge compiti riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Il dicastero centrale, nella “Guida operativa per la scuola” del 5 ottobre 2015 – raggiungibile al link http://www.istruzione.it/alternanza/normativa.html – descrive il ruolo del tutor interno esplicitandone ulteriormente i compiti:

  • elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo personalizzato dello studente;
  • verifica del corretto svolgimento da parte degli studenti dei percorsi;
  • gestione delle relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza;
  • monitoraggio delle attività e delle criticità;
  • valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze sviluppate dallo studente;
  • valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
  • informazione agli organi scolastici (Dirigente Scolastico, i Dipartimenti di disciplina, il Collegio dei docenti e il Consiglio di classe);
  • assistenza al Dirigente Scolastico nella valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per espletare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Sia il D.Lgs. n. 77/2005, riaffermato dall’art. 1 commi 33 a 43 della L. n. 107/2015, la sopraindicata Guida operativa chiariscono che i tutor interni sono designati in ogni istituzione scolastica dal Dirigente Scolastico tra coloro che ne hanno presentato richiesta, sono affiancati dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progettazione e, ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno occorre sviluppare “un rapporto di forte interazione”.

Chiariti i compiti, è pur vero che la contingenza didattica dei docenti, spesso, li conduce a diversi e onerosi impegni tali da far sorgere alcuni quesiti quali:

  • la figura professionale del tutor interno ha carattere di obbligatorietà?
  • i docenti sono tenuti ad assumere l’incarico di tutor interno?
  • i docenti devono permanere con gli studenti durante le attività nelle differenti realtà e/o strutture ospitanti (per es. aziende, enti, associazioni)?

È possibile già affermare che la citata L n. 107/2015 sulla Buona Scuola all’art. 1 comma 33 dispone che i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa e, pertanto, in ragione di ciò divengono parte essenziale del sistema scolastico italiano, nella fattispecie dell’organizzazione dell’ordinamento della scuola secondaria di secondo grado. Il Dirigente Scolastico può utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia dotati di competenze specifiche e nel caso non vi fossero disponibilità e/o il numero delle candidature risultasse inferiore rispetto all’esigenza didattico-formativo, dovrebbe rimettere al Collegio dei docenti la definizione dei criteri per la necessaria designazione. Si precisa che si deve tener conto dei successivi determinati aspetti:

  • raggiungimento degli obiettivi previsti dai PCTO;
  • formazione sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici;
  • rapporto numerico adeguato fra tutor e studenti adeguato;
  • garanzia di un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività;
  • accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il docente investito della responsabilità di tutor interno può non espletare l’incarico depositando valide e documentate motivazioni. Si ricorda che l’attuale CCNL 2016/2018 di comparto non prevede tale funzione disposta per via legislativa, ma il confronto costruttivo con il proprio Dirigente Scolastico e la collaborazione con gli altri docenti sono fondamentali al fine di realizzare le migliori opportunità di apprendimento sul campo per gli studenti e poter coniugare la dimensione disciplinare con il contesto lavorativo.

Il docente impegnato nei percorsi non è obbligato a garantire la presenza in azienda e può verificare il corretto svolgimento delle attività a distanza o con incontri nell’Istituto di appartenenza (http://www.alternanza.miur.gov.it/faq.html). Inoltre nei “Chiarimenti Interpretativi” allegati alla nota Miur n. 3355/2017, come da art. 1 comma 35 della L. n. 107/2015, si riporta che l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche all’estero per cui spetta all’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, programmare i percorsi secondo le esigenze degli studenti e delle loro famiglie e garantire la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari stabiliti.

Per quanto riguarda la retribuzione, negli stessi “Chiarimenti” si avverte che il Dirigente Scolastico individua, mediante l’utilizzo delle risorse economiche destinate ai PCTO ai sensi del comma 39 dell’art. 1 della L. n. 107/2015, la quota per i docenti tutor interni che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo per le attività di alternanza. Le spettanze sono da erogare secondo i criteri della contrattazione integrativa di istituto anche in forma forfettaria, nonché tutte le spese destinate a coprire la gestione dei suddetti percorsi (trasporti, assicurazione, formazione generale e specifica sulla sicurezza, pasti). A tale proposito il CCNL 2016/2018 prevede, all’art. 22 comma 4 lettera c3, che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro.

(Fonti: D.Lgs. n. 77/2005; L. n. 105/2015 art. 1 commi 33 a 43; “Guida operativa per la scuola” del 5/10/2015; Nota Miur n. 3355/2017; CCNL 2016/2018 art. 22 comma 4 lett. c3; L. n. 145/2018 art. 1 commi 784 a 787).
da orrizontescuola.it

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Pubblicato da: Cesp Veneto

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