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PERSONALE ATA NEOIMMESSO IN RUOLO: primi adempimenti

da | 2 Set 2019 | Autodifesa

PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA E RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE ATA NEOIMMESSO IN RUOLO

di Cobas – Comitati di base della Scuola di Pisa

Primi adempimenti personale ATA neoimmesso in ruolo

Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il personale della scuola, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 24 mesi.

Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.

Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego. è stato abolito dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio.

All’atto dell’assunzione e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori.

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri: se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00.

• Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera). In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio.

• Dichiarazione di indisponibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lvo 165/2001 o dall’art. 508 del D.lvo 297/1994.

Rivolgersi subito alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione e consegnerà la modulistica. Chi ha bisogno di aiuto per riempire i documenti può rivolgersi ai Cobas..

Periodo di prova

Il superamento di tale periodo varia, in base all’art. 45 del CCNL 2006-09, secondo il profilo:

Profilo – > Periodo di prova

  • AREA A – Collaboratore Scolastico -> 2 mesi
  • AREA B – Assistente Amministrativo -> 4 mesi
  • AREA B – Assistente Tecnico -> 4 mesi
  • AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione) -> 4 mesi


Per calcolare i 2 o 4 mesi si computano :

1. giorni di effettivo servizio;

2. le domeniche e tutte le festività;

3. interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, ecc.);

4. i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.

Non sono invece computabili : i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia. In caso di assenze per malattia il collaboratore scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi.

Il periodo di prova si considera superato se, trascorso il periodo previsto dalla firma del contratto, non si ricevono comunicazioni contrarie dal dirigente scolastico. In quest’ultimo caso si ha diritto alla proroga del periodo di prova. Ricostruzione di carriera La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo la conferma in ruolo.

Consigliamo di presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova. Infatti la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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