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NOMINE da GAE: attenzione!

da | 21 Ago 2019 | Autodifesa

NOMINE da GAE: attenzione!

di Cobas Scuola di Pisa

Lo scorso anno la situazione era chiara e riportata nell’art. 4 del decreto dignità: in caso di sentenza negativa di merito per i diplomati magistrali entrati in ruolo con riserva o con nomina fino al 31 agosto era previsto il paracadute della trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

Art.. 4 Capo I-bis (19) decreto dignità Misure finalizzate alla continuità didattica Art. 4. “Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. (22) 1-ter. Ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili,”

Questo anno scolastico una clausola di salvaguardia analoga era contenuta nel decreto PAS e concorso straordinario per precari con tre anni di servizio, MA AD OGGI NON È STATO APPROVATO e quindi in caso di sentenza di merito negativa c’è il LICENZIAMENTO. E’ chiaro che la situazione potrebbe nuovamente cambiare se nei prossimi mesi viene approvato un decreto con una clausola di salvaguardia.

Nello specifico, con il nuovo provvedimento, veniva modificato l’articolo 4, commi 1 e 1bis, del predetto decreto 87/2018, che risulta così formulato:

1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e dell’anno scolastico 2019/20 e di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019 e dell’anno scolastico 2019/20, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019 ovvero al 30 giugno 2020, qualora la decisione giurisdizionale sopravvenga nel corso dell’anno scolastico 2019/20;

MA IN CASO DI ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA NOMINA IN RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO QUANDO SI VIENE DEPENNATI?

L’accettazione o la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la cancellazione da alcune graduatorie con regole diverse a seconda della graduatoria da cui si viene assunti e a seconda che si accetti la nomina o la si rifiuti. Di seguito vediamo le regole vigenti con riferimento ai seguenti tipi di graduatorie:

ACCETTAZIONE DEL RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

L’accettazione della nomina in ruolo da una graduatoria ad esaurimento (GAE) determina la decadenza e cancellazione da tutte le altre GAE in cui il docente risulta incluso. Non comporta invece la cancellazione dalle graduatorie di merito (es: GM2016, GM2018). Il docente sarà inoltre cancellato anche dalle graduatorie d’istituto di I fascia poiché queste sono direttamente collegate alla permanenza del candidato nelle graduatorie ad esaurimento ed anche dalle graduatorie di istituto di II fascia.
Nel caso in cui si ottenga nomina in ruolo su posto di sostegno si è depennati anche dal posto comune o classe di concorso in cui si è eventualmente presente in GAE.
Ciò in base a quanto disposto dalla Nota del Direttore Generale del 11/3/2010 secondo cui:

il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia”.

Esempio: Tizio è iscritto nelle GM per la classe di concorso Y e per la classe di concorso X. Tizio, per entrambe le classi di concorso, è iscritto anche nelle GAE.

Se Tizio accetta ruolo dalle GAE per la classe di concorso Y, rimane nelle GM per entrambe le classi di concorso ma viene depennato dalle GAE per entrambe le classi di concorso. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla GM per entrambe le classi di concorso.

RINUNCIA AL RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

In caso di rinuncia il docente presente in GAE con riserva viene depennato esclusivamente dalla relativa GAE (e, nel caso di posto di sostegno, nella corrispondente graduatoria di posto comune) e sarà cancellato anche dalla graduatoria di I fascia ma potrà accettare supplenze a tempo determinato dalle graduatorie di istituto di II fascia (naturalmente se è presente in queste graduatorie)

La rinuncia al ruolo da una graduatoria ad esaurimento (GAE) comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa GAE (e, nel caso di posto di sostegno, nella corrispondente graduatoria di posto comune). Inoltre il docente sarà cancellato anche dalla graduatoria di I fascia della classe di concorso per cui ha espresso la rinuncia.
Pertanto la rinuncia all’assunzione da GAE avrà effetto solo sulla relativa graduatoria mentre non si verrà cancellati per le altre classi di concorso né determinerà alcuna cancellazione dalle graduatorie di merito (GM). Sarà cancellato anche dalle graduatoria di istituto di I fascia ma non dalle graduatorie di istituto di II fascia.

LA RINUNCIA DEVE ESSERE DICHIARATA PER ISCRITTO (PRIMA DELLE CONVOCAZIONI, ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO) O DI PERSONA (DURANTE LE CONVOCAZIONI).

IN CASO DI ASSENZA O DI PRESENZA SILENTE ALLE CONVOCAZIONI LA NOMINA VIENE CONFERITA D’UFFICIO.

Cobas Scuola di Pisa

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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