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Trasparenza sul premio ai docenti “meritevoli”

da | 16 Ott 2016 | Autodifesa

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche

SICILIA

OGGETTO: trasparenza sul premio ai docenti “meritevoli”

La scrivente Organizzazione sindacale ha avuto notizia che in molte istituzioni scolastiche non vengono resi pubblici i dati relativi alla distribuzione del “premio” previsto dall’art. 1, comma 128, della l. n. 107/2015. Parrebbe che, a tal fine, sia invocato il Codice sulla protezione dei dati personali, l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003, per il quale “la comunicazione … e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”, dando per scontato che questa norma non ci sia.

Ma in realtà, la fattispecie è invece normata in modo più generale dal comma 1 dello stesso art. 19: “il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 [“qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”] anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. E per “trattamento” – l’art. 4, comma 1 lett. a) – prevede anche la “comunicazione .. e la diffusione … di dati”.

Inoltre, esistono anche altre norme che prevedono l’obbligo di comunicazione e diffusione dei dati relativi al “premio”:

– l’art. 18, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 come modificato dalla riforma Madia: “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici –(….) le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”. Nella voce “compensi” va ricompreso anche il bonus per la valorizzazione del merito, che è qualificato dal comma 128 dell’art. 1 della legge 107 come “retribuzione accessoria”.

– l’art. 20 dello stesso d.lgs n. 33/2013 prevede in modo ancor più specifico: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate risulta obbligatorio – oltre alla informazione da fornire alle RSU in quanto “salario accessorio” – pubblicare con accesso riservato: i nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività; gli importi del bonus almeno per ogni voce–attività oggetto del bonus stesso; l’ammontare complessivo dei premi stanziati e di quelli distribuiti; il livello di selettività (per es. quanti sono gli inclusi e quanti gli esclusi; se sono state usate delle fasce di retribuzione, quanta parte delle somme va alle varie fasce); il grado di differenziazione (per es. quale percentuale delle somme distribuite va ad una determinata percentuale di docenti).

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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