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Come ricorrere avverso gli errori di trasferimento?

da | 10 Ago 2016 | Autodifesa

Come ricorrere avverso gli errori di trasferimento?

Questa mobilità di fase B, C e D, almeno per gli esiti pubblicati dell’infanzia e della primaria, rivela migliaia e migliaia di errori. Cosa fare in questi casi? Bisogna presentare reclamo, in autotutela, entro i 10 giorni successivi al provvedimento di mobilità. Il reclamo va presentato all’ufficio scolastico presso cui si è presentata la domanda di mobilità, in modo da consentire l’accertamento dell’errore e un’ immediata rettifica della titolarità ottenuta. Se l’ufficio non risponde al reclamo o ritiene di non accoglierlo, non resta altro che rivolgersi al giudice del lavoro. modello base di reclamo da modificare a seconda del singolo caso, vedi in allegato

Tentativo di conciliazione

Il Miur ha comunicato che non intende procedere alla rielaborazione di tutti i movimenti, sostenendo che nel complesso la procedura si è svolta regolarmente, ed ha indicato la strada da seguire nei casi in cui siano stati riscontrati degli errori: “Non saranno tenuti in considerazione eventuali esposti/reclami/diffide già prodotti, ma vale lo strumento individuato dal Contratto, art. 17 comma 2, cioè la conciliazione “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”. Spetta perciò al docente dimostrare l’errore in maniera circostanziata, segnalarlo attraverso l’istituto della conciliazione, presentando la documentazione all’Ufficio Scolastico. Il tentativo di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 2016/17 ovvero dalla notifica dell’atto di rettifica della mobilità da parte dell’AT competente e che si ritiene lesivo. La richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere presentata a mano o spedita con raccomandata AR in duplice copia all’USP presso il quale è stata inviata la domanda di mobilità e all’USR (all’Ufficio di segreteria per la conciliazione e all’ufficio del Contenzioso dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia). La conciliazione, in caso di accoglimento, ha valore di sentenza e consente di ottenere lo stesso risultato che si potrebbe ottenere dopo vertenza al giudice del lavoro. In questo caso l’Amministrazione non annullerà le operazioni già disposte nei confronti degli eventuali controinteressati, ma assicurerà, tramite la conciliazione, il rispetto dei diritti contrattuali per chi ha subito un movimento non corretto. In caso contrario, l’A.T. deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria ed il docente o il suo delegato potrà prendere visione. La conciliazione è fissata dall’ufficio di segreteria in una data compresa nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. Se il tentativo di conciliazione non ha esito positivo per il docente, può ricorrrere al giudice del lavoro . qui il modello predisposto dai cobas scuola di Palermo

INDICAZIONI UST DEL VENETO

– Si riportano in sintesi le istruzioni fornite dal MIUR per la richiesta del tentativo di conciliazione da parte dei docenti che ritengono non corretta la sede loro assegnata con i movimenti. 1. L’istanza dovrà essere prodotta esclusivamente all’UST che ha gestito in partenza la domanda di mobilitàperentoriamente entro i termini qui sotto riportati (15 giorni dalla pubblicazione dei movimenti): INFANZIA: entro l’11 agosto PRIMARIA: entro il 13 agosto 1° GRADO: entro il 18 agosto 2° GRADO: entro 15 giorni dalla pubblicazione dei movimenti (data presumibile: 13 agosto) 2. Dovrà essere utilizzato l’allegato modello in cui riportare i nominativi dei controinteressati al fine di permettere a questi ultimi di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni (art. 135, c. 7 CCNL comparto scuola) e cioè: INFANZIA: entro il 22 agosto PRIMARIA: entro il 24 agosto 1° GRADO: entro il 29 agosto 2° GRADO: entro l’8 settembre 3. Le richieste di conciliazione rivolte a questo Ufficio saranno pubblicate sul sito; i giorni e gli orari per gli incontri, di cui sarà dato avviso agli interessati, saranno fissati dopo le date sopra riportate.

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Pubblicato da: Cobas Veneto

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