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Diplomati magistrale in GaE. Ancora una importante sentenza.

da | 14 Feb 2016 | Autodifesa

Diplomati magistrale in GaE: per il giudice di Ravenna ha sbagliato il Miur a non farli inserire

di Avv. Marco Barone

Un buon numero di diplomati magistrale hanno conseguito un pronunciamento positivo presso il Tribunale di Ravenna in sede di reclamo con provvedimento del 9 febbraio 2016.

Con ricorso nel merito e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c la parte reclamante chiedeva che le fosse riconosciuto il diritto all’inserimento nelle GAE valide per il triennio 2014-2017 illegittimamente escluso dal MIUR.

I giudici “ pur riconoscendo una sicura coerenza formale al provvedimento reclamato appare preferibile, in questa sede cautelare, l’interpretazione secondo cui i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, “da ritenersi già in possesso del titolo abilitante per essere inseriti nelle graduatorie permanenti al momento della trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento”, abbiano avuto tale possibilità solo a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che con la sentenza n.1973 del 2015 ha annullato il DM n.235 del 2014 nella parte in cui non ha consentito, in quel caso, l’inserimento “agli originari ricorrenti”.

L’oggettiva incertezza che deriva dalle contrastanti decisioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del presente procedimento risulta, preferibilmente, superabile, ad avviso di questo Collegio, privilegiando l’interpretazione secondo cui la possibilità per i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 di essere inseriti nelle c.d. graduatorie ad esaurimento sia stata riconosciuta, soltanto, nel 2014 a seguito del DPR 25.3.2014. Se, pertanto, il Consiglio di Stato, partendo da tale assunto, con la sentenza n. 1973 del 16.4.2015 ha annullato il DM n. 235/2014 ritenendo illegittimi i criteri ivi fissati nella parte in cui non consentivano l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento a coloro che, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, appare, quanto meno, coerente, in questa fase cautelare, ritenere che il medesimo risultato deve essere assicurato, mediante la disapplicazione del suddetto decreto e dei relativi criteri ivi fissati, a tutti coloro che, pur non avendo proposto ricorso innanzi all’AGA, avevano, come nella specie, ugualmente, conseguito il titolo abilitativo entro l’anno scolastico 2001/2002 e, quindi, erano “da ritenersi già in possesso del titolo abilitante per essere inseriti nelle graduatorie permanenti al momento della trasformazione dellestesse in graduatorie ad esaurimento”atteso che il mancato esercizio del diritto da parte degli stessi va ricondotto, non tanto alla loro inerzia, quanto alla stessa impossibilità materiale del suo esercizio, in qualche modo, impedito“da una indiscussa prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione”che autoritativamente nemmeno consentiva “l’accesso telematico”rappresentativo dell’unica modalità per la presentazione della domanda.

Come affermato già in altra sede giurisdizionale “pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l’inoperatività di qualsiasi decadenza”.

D’altra parte, non appare contestabile che l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall’art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso al momento dell’entrata in vigore della legge, della abilitazione, ma le richieste degli attuali reclamati non possono essere tardive, avendo solo con l’emanazione del DPR del 25 marzo 2014, appreso che gli atti di aggiornamento delle graduatorie emanati negli anni dal MIUR erano illegittimi nella parte in cui venivano esclusi dalle graduatorie medesime, i titolari del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Né, allo stato, può spostare i termini del problema la circostanza che il Consiglio di Stato sez. VI, dopo aver preso nettamente posizione sulla illegittimità della esclusione dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di soggetti che si trovavano nella medesima situazione soggettiva degli attuali reclamati1, con ordinanza n.5861 del 28.12.2015 abbia rimesso all’Adunanza Plenaria.
questione circa la legittimità o meno delle disposizioni ministeriali attraverso cui in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti della scuola in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non è stato consentito detto inserimento prospettando l’esistenza di un vulnus delle suddette decisioni “sulle finalità perseguite dal legislatore attraverso la chiusura delle graduatorie degli insegnanti precari” che induce a rimeditare sia il merito della questione sia la natura degli stessi atti ministeriali.

Per tali considerazioni, dunque, disapplicata la decretazione ministeriale (DM 235/2014 e ss.), che non ha consentito ai diplomati magistrali di presentare la relativa domanda di inserimento, il reclamo merita accoglimento e va dichiarata, conseguentemente,
illegittima l’esclusione di parte reclamante dalle GAE. L’obiettiva incertezza della materia giustifica la compensazione delle spese di lite del presente procedimento.

P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto e disapplicato il DM 235/2014 ordina al MIUR di consentire la presentazione della domanda e l’inserimento di parte reclamante nella III fascia delle GAE richiesta”.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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