Inizio 5 Autodifesa 5 POTERI DEL DS – art. 2077 del Codice Civile

POTERI DEL DS – art. 2077 del Codice Civile

da | 8 Nov 2015 | Autodifesa

Capita sempre più spesso che i DS di sentano come Roy Bean [la legge ad ovest del Pecos] ed applichino nel loro istituto le normative che si sono autodefiniti. Ma non siamo ancora nel vecchio West ….

Il DS non può adottare norme più restrittive del contratto scuola

Esistono dei dirigenti scolastici che accecati dalla smania di potere e ossessionati dal fatto di avere tutto sotto controllo, agiscono applicando stravaganti norme e regolamenti d’Istituto.

Tali stravaganze non sono lecite perché contrastano o sono norme più restrittive del contratto collettivo nazionale di lavoro per la scuola. Queste norme applicate da alcuni dirigenti scolastici hanno la caratteristica dell’obbligatorietà e diventano dei veri e propri ordini di servizio verbali a cui spesso il personale docente non riesce a sottrarsi. Ordini di servizio verbali che guarda caso non vengono messi mai scritti anche quando è il docente a richiederlo. Sono richieste che non rispettano i patti contrattuali e che esulano dai normali doveri dell’insegnante.
Ma di cosa si tratta nello specifico? Stiamo parlando di riduzioni orarie per motivi di pendolarismo che vengono fatte recuperare dai docenti svolgendo ore gratuite in corsi di recupero pomeridiani, parliamo ancora dei recuperi di giornate lavorative nel caso in cui la scuola rimane chiusa per allerta meteo, dei recuperi delle giornate lavorative “concesse” al docente per motivi personali o familiari, parliamo anche di dirigenti scolastici che impongono alle maestre di svolgere il pre-scuola e il post scuola al posto delle due ore di programmazione settimanale, ci sono anche casi diffusi di obbligo di permanenza a scuola degli insegnanti dell’ultima ora di servizio che dopo il suono dell’ultima campanella devono attendere l’arrivo di tutti i genitori per la consegna dei figli.
Per non parlare della pretesa di alcuni dirigenti scolastici che chiedono ai docenti di garantire la presenza a scuola per una media di 4 ore al giorno durante le vacanze estive, fatta eccezione il mese di ferie, durante le vacanze natalizie e pasquali.
Tutte queste stravaganze che non sono previste nella legislazione scolastica e che non rispettano il contratto della scuola, sono da considerarsi illegittime. A tal proposito, si ricorda l’ art. 2077 del Codice Civile vigente, che testualmente riporta quanto segue: “i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
Per cui il dirigente scolastico, in nessun modo potrà disporre norme più restrittive per il personale docente rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale scuola attualmente vigente. In altri termini il codice civile sancisce l’efficacia della contrattazione collettiva nazionale su qualsiasi disposizione interna del dirigente scolastico che la contrasti.

Pubblicato da: Cobas Veneto

Co.bas. Scuola

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Email: perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu

Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

LA FABBRICA DEI VOTI  di Andrea Capocci°

LA FABBRICA DEI VOTI
di Andrea Capocci°

È bastata la contestazione di quattro o cinque studenti (su mezzo milione) per convincere il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ad annunciare l’ennesimo giro di vite sull’esame di stato allo scopo di sanzionare nuove...

Categorie

Archivi

Shares
Share This