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PERMESSI PRECARI

da | 16 Set 2015 | Autodifesa

ALCUNE TIPOLOGIE DI PERMESSI BREVI E NON IN GODIMENTO anche AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PERMESSI
Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009

PERMESSI PER FORMAZIONE
Art. 64 CCNL 2006/2009

PERMESSI BREVI
Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009

PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 n. 278
3 giorni all’anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).
Congedi straordinari e indennità a familiari di disabili: viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di “congedi straordinari” per la durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all’ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui (ora 36.151,98 €) per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente. (Art. 80 Legge 338/2000 – art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni).

Congedo parentale nei primi 8 – ora 12 anni – di vita del bambino
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. L’astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.

Congedo in caso di malattia del bambino
Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 giorni all’anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l’anno, non retribuiti, in caso di malattia.
I giorni di astensione possono essere anche frazionati.

ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO
Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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