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Primi adempimenti personale ATA neoimmesso in ruolo

da | 30 Ago 2014 | Cobas scuola di Padova

PRIMI ADEMPIMENTI, PERIODO DI PROVA E RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE ATA NEOIMMESSO IN RUOLO

Primi adempimenti personale ATA neoimmesso in ruolo Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il personale della scuola, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 24 mesi. Non è più obbligatorio a presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto. Un allegato al contratto richiede una serie di dichiarazioni che, al pari della mancata presentazione della certificazione di idoneità all’impiego, se non presentate in maniera veritiera, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00. Per questa ragione è necessario presentare, all’atto della stipula del contratto, una dichiarazione di certificazione prestando attenzione a riportare dati veritieri. Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego. è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98. In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio. La domanda di ricostruzione della carriera può essere invece presentata solo dopo la conferma in ruolo. Periodo di prova Il superamento di tale periodo varia, in base all’art. 45 del CCNL, secondo il profilo: Profilo Periodo di prova AREA A – Collaboratore Scolastico 2 mesi AREA B – Assistente Amministrativo 4 mesi AREA B – Assistente Tecnico 4 mesi AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione) 4 mesi Per calcolare i 2 o 4 mesi si computano : 1. giorni di effettivo servizio; 2. le domeniche e tutte le festività; 3. interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, ecc.); 4. i giorni di astensione dal lavoro per sciopero. Non sono invece computabili : i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia. In caso di assenze per malattia il collaboratore scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi. Il periodo di prova si considera superato se, trascorso il periodo previsto dalla firma del contratto, non si ricevono comunicazioni contrarie dal dirigente scolastico. In quest’ultimo caso si ha diritto alla proroga del periodo di prova. Ricostruzione di carriera Consigliamo di presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova. Infatti la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti. Assunzione nella sede definitiva di titolarità Ai neoimmessi in ruolo è stata attribuita una sede provvisoria. Quando a Marzo 2015 uscirà l’ordinanza sulle operazioni di mobilità, (sui trasferimenti per intendersi meglio), i neoimmessi in ruolo dovranno presentare domanda per ottenere la sede definitiva di titolarità, altrimenti la sede viene loro conferita d’ufficio.

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