permesso per motivi personali
sentenza del G.U. di Terni per un ricorso che abbiamo vinto contro un DS che aveva negato i motivi personali (art. 15 comma 2 CCNL) per partecipare alla manifestazione di Torino per la strageThyssenkrupp. Una ulteriore vittoria contro l’arroganza dei dirigenti…. da notare che il giudice scrive: “..l’ istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l’ interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico. Ad esempio il dipendente che intenda partecipare al funerale di un congiunto e non abbia diritto ad usufruire di un giorno di permesso per lutto ai sensi dell’art. 15 I CO del CCNL per difetto del vincolo di parentela con il deceduto a tal fine richiesto dalla norma, ben potrà chiedere di usufruire di 1 giorno di permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tale permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami…” in allegato la sentenzaAttached documents
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