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TFA – SCHEDA + documentazione

da | 12 Set 2011 | News

I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI

TFA – SCHEDA

NORME A REGIME

a cura dei cobas scuola di pisa

Al termine di un lungo e complesso iter, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31.1.2011, Suppl. Ordinario n. 23, il Regolamento (decreto MIUR 10.9.2010, n. 249) che definisce i percorsi di studio, tutti a livello universitario, richiesti d’ora in poi per l’accesso alla docenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nell’art. 3 del Regolamento troviamo la seguente articolazione dei nuovi percorsi formativi:

A – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale con accesso programmato, attivato presso le Facoltà di Scienze della Formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR

Compreso nel corso di laurea è previsto un Tirocinio a partire dal secondo anno

La laurea conseguita è titolo abilitante per entrambi i gradi di scuola.

B – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Corso di laurea magistrale (biennale), comprensivo di attività di tirocinio, previo

conseguimento di laurea di I livello

Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza

obbligatoria

C – DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE

Corso di diploma accademico di secondo livello, comprensivo di attività di tirocinio,

previo conseguimento di diploma accademico di primo livello

Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza

obbligatoria e esame finale

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE PERCORSI

· Tutti i percorsi formativi sono a numero programmato annualmente con decreto del MIUR e con prova di accesso

· I posti disponibili sono determinati sulla base del fabbisogno di personale docente nelle

scuole statali in ambito regionale

· La frequenza dei percorsi formativi , compreso l’anno aggiuntivo di tirocinio formativo attivo è incompatibile con l’iscrizione e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di altri corsi in Italia e all’estero, organizzati da qualsiasi ente, che comportano l’acquisizione di crediti formativi.

· Sono parte integrante dei percorsi formativi l’acquisizione:

a) di competenze di inglese (livello B2)

b) di competenze digitali (utilizzo dei linguaggi multimediali)

c) di competenze didattiche per l’integrazione degli alunni disabili

· L’avvio dei nuovi percorsi è previsto per l’anno accademico 2011/2012.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO :

1) PER INSEGNARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA

LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE ( corsi A )

Per l’ammissione alla prova di accesso è richiesto il possesso di un qualsiasi diploma di scuola

secondaria di secondo grado.

E’ parte integrante del percorso formativo il tirocinio diretto e indiretto per 600 ore (24

crediti), a partire dal secondo anno.

L’esame di laurea prevede la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio.

La laurea è titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.

La Commissione accademica, a tal fine, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

2) PER INSEGNARE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO

( corsi B e C )

LAUREA MAGISTRALE BIENNALE + 1 anno di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A)

Per l’ammissione alla prova di accesso alla laurea magistrale biennale è richiesto il possesso

di laurea o diploma universitario ( per le discipline artistiche, musicali e coreutiche ) di durata triennale.

Conseguita la laurea magistrale si può accedere al Tirocinio Formativo Attivo di durata annuale.

ANNO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

E’ un corso di preparazione all’insegnamento con frequenza obbligatoria ed esame

finale, al cui termine si consegue l’abilitazione all’insegnamento in una sola classe di concorso. Le attività in cui si articola il corso corrispondono a 1500 ore (60 crediti), di cui:

· 1025 ore (41 crediti) relative a insegnamenti di scienze dell’educazione, didattiche

disciplinari e laboratori pedagogico-didattici

· 475 ore (19 crediti) di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole con la guida di un

tutor

La gestione delle attività di tirocinio è affidata al Consiglio di corso di tirocinio, costituito da:

· Docenti e ricercatori universitari/AFAM del corso, tutor coordinatori, due dirigenti

scolastici o coordinatori didattici designati dall’USR, un rappresentante degli studenti

tirocinanti

· Presiede un docente universitario/AFAM eletto, con mandato triennale, rinnovabile una

sola volta

L’ESAME DI ABILITAZIONE

La commissione d’esame è composta da tre docenti universitari/AFAM del corso, due tutor o

tutor coordinatori, un rappresentante dell’USR. Presiede un docente universitario designato

dalla facoltà di riferimento.

L’esame di abilitazione consiste:

· nella valutazione dell’attività svolta

· nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema scelto dalla commissione

· nella discussione della relazione finale di tirocinio (relatore docente

universitario/AFAM, correlatore l’insegnante tutor)

l’accesso all’esame è subordinato alla frequenza di almeno il 70% delle attività di

insegnamento e laboratorio e di almeno l’80% delle attività di tirocinio

IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE

La commissione assegna:

massimo 30 punti al tirocinio,

massimo 30 punti alla prova,

massimo 10 punti alla relazione finale.

L’esame è superato con una votazione maggiore o uguale a 50/70

3) PER INSEGNARE SUL SOSTEGNO

La specializzazione per il sostegno si consegue esclusivamente presso le Università,attraverso corsi di formazione autorizzati dal MIUR, le cui caratteristiche sono definite sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti.

I corsi, riservati agli insegnanti abilitati, prevedono:

numero programmato, con prova di accesso predisposta dalle università
distinta articolazione per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e

secondo grado

· l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprendenti almeno 300 ore (12 crediti) di

tirocinio

· esame finale, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione

4) PER INSEGNARE UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA

Per la scuola secondaria di II grado le università possono attivare corsi di perfezionamento

per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Le caratteristiche dei corsi, disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, sono definite in

base ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione sentito il CUN

I corsi prevedono:

· l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprensivi di almeno 300 ore (12 crediti) di

tirocinio

· esame finale, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le

competenze acquisite

· Al corso possono accedere i docenti abilitati, compresi i docenti con incarico a tempo indeterminato e determinato, e in possesso di competenze della lingua straniera certificate di livello minimo C1

documenti

I TFA che saranno attivati per quest’anno accademico 2011-12 sono relativi all’art. 15 del DM. 249/2010 (che copio sotto) sulla formazione iniziale dei docenti.

L’art. 15 si occupa della fase transitoria, quindi i TFA prossimi sono riservati ai laureati con i vecchi ordinamenti o con il 3+2.

Poi, a regime, i TFA saranno aperti solo ai laureati magistrali, con le nuove laurea abilitanti che dovrebbero partire da quest’anno accademico.

Per i prossimi TFA (anche quelli riservati ex art.15) saranno a numero chiuso.

Ci sarà da sostenere un test a quiz …. (no comment) e stileranno una graduatoria.

Coloro che hanno 360 gg di servizio nella classe di concorso di riferimento avranno 10 crediti nel punteggio di graduatoria … dovranno comunque fare il test e quant’altro.

Allego le ultime due note del MIUR sui TFA …

ciao

stefano micheletti
cobas scuola venezia

ART. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’anno accademico 2012-2013 conseguono l’abilitazione per l’insegnamento

nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio

formativo attivo di cui all’articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti

previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9

febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento

secondario. Possono altresì conseguire l’abilitazione per l’insegnamento, mediante

il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, i possessori di

laurea magistrale che, secondo l’allegato 3 al decreto del Ministro dell’università e

della ricerca del 26 luglio 2007, sia corrispondente ad una delle lauree specialistiche

cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

2. Fino all’anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di

concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n.

39, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio

2005, n. 22, conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di

secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui

all’articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per

l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. Possono

altresì conseguire l’abilitazione per l’insegnamento, mediante il compimento del

tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, i possessori di laurea magistrale che,

secondo l’allegato 3 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26

luglio 2007, è equiparata ad una delle laurea specialistiche cui fa riferimento il

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.

22.

3. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 sono a numero

programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5,

comma 1.

4. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che

istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d’accesso.

La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie

oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test

preliminare e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul

territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il test preliminare comporta

l’attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti.

Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni

secondo le modalità indicate nel comma 10.

5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal

comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca.

6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4

opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze

linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende

un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto,

la risposta errata o non data vale 0 punti.

7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad

almeno 42 domande ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.

8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una

votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle

specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per

l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione; nel caso di

classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne è prevista una

discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; nel caso di

classi di abilitazione per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi

di testi; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova

pratica.

9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso all’anno

di tirocinio.

10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:

a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della

laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4

punti;

b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II

livello, per un massimo di 4 punti;

c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe

di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per

un massimo di 4 punti;

d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.

11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è

formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test

preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e

maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della

valutazione dei titoli dai medesimi presentati.

12. Le università ammettono in soprannumero all’anno di tirocinio formativo attivo, ai

sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all’articolo 7, comma 3, e

all’articolo 8, comma 3 previo il superamento della apposita prova orale di cui al

comma 8.

13. Sino all’anno accademico 2011-2012 sono, altresì, ammessi in soprannumero al

tirocinio formativo attivo i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2,

nonché i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di

educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione

fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per

l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, privi di qualunque abilitazione,

che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360

giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. L’ammissione al

percorso è subordinata al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con

il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il servizio prestato vale a

coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei

crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i

soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle

istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui

all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi

prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi dell’articolo medesimo, in modo

da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta

attività.

14. Fino all’anno accademico 2011-2012 le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono

attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento

dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria destinati ai

diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola

elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 e che sono in possesso

del requisito di servizio di cui al comma 13. L’ammissione al percorso è subordinata

al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con il conseguimento dei

punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il percorso deve prevedere il conseguimento di 60

crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2. Il

percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella

redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente

del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze

acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da

un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale.

15. Fino all’anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l’esame di

ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e hanno

in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi, come soprannumerari, al

tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover sostenere l’esame di

ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli

eventuali crediti acquisiti.

16. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso

di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell’entrata in vigore del

presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo

parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l’anno

accademico 2008-2009, a domanda, possono essere confermati nell’incarico di

docenza fino al completamento dei corsi.

17. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso

di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e

conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola

primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.

18. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto

del Ministro dell’università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro la data

di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini

dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi

di concorso o di abilitazione di riferimento.

19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi

di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreti ministeriali

n. 82 del 2004, e n. 137 del 2007 presso le istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente

all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del presente decreto,

con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l’accesso

all’insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per

le quali sono stati ammessi. Successivamente e sino all’anno accademico 2012-2013

l’abilitazione viene conseguita attraverso il compimento dell’anno di tirocinio

formativo attivo secondo le modalità di cui al comma 3 e seguenti.

20. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell’abilitazione per

l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico

disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: MPED/

01 e M-PED/02.

21. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università o le

istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le

convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche

del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali

competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

22. Successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 64,

comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca definisce con decreto, avente natura non

regolamentare, i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all’abilitazione degli

insegnanti tecnico-pratici.

23. Con successivo decreto il Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l’inserimento nelle graduatorie

di istituto.

24. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d’Aosta ,

delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua

ladina si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma

della Valle d’Aosta, al fine dell’adattamento delle disposizioni contenute nel presente

decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le

università e i centri di ricerca degli altri Stati.

Pubblicato da: Cobas Veneto

Co.bas. Scuola

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Email: perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu

Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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