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COMPETENZA per sanzioni discipilinari ATA e Docenti

da | 13 Mag 2023 | Autodifesa

COMPETENZA per sanzioni discipilinari ATA e Docenti

Con decreto del 5 maggio 2021 l’USR del Friuli Venezia Giulia si affronta la competenza nell’ambito della procedura disciplinare, provvedimento che si ritiene condivisibile alla luce anche della giurisprudenza che si è affermata negli ultimi anni. Si veda ad esempio la Cassazione con sentenza n. 20059/21 del 14 luglio 2021.

Fino a dieci giorni di sospensione ATA è competente il DS

Per il Personale ATA, evidenzia l’USR, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato D. Lgs. n. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle “Strutture”, non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l’addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.

DS competente a sanzionare docenti fino alla censura

Per il personale docente ed educativo presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 quater, del novellato D. Lgs 165/2001, rileva l’USR, (in base a ormai costante interpretazione sistematica della Suprema Corte di Cassazione), i Dirigenti responsabili delle “Strutture”, non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ovverosia per sanzioni fino alla censura, contestano l’addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.

La competenza oltre i 10 giorni di sospensione per gli ATA

Per i comportamenti posti in essere dal Personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti responsabili delle “Strutture”, entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. come previsto dall’art. 55 bis comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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