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Assenze per visite specialistiche, personale ATA 

da | 11 Mag 2023 | Autodifesa

Assenze per visite specialistiche, personale ATA 

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 33 prevede per il personale A.T.A. il riconoscimento di specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria. Si tratta di un istituto contrattuale nuovo, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato numerose richieste di chiarimenti circa la fruibilità e il tetto orario massimale.

Fruizione oraria o giornaliera. Se fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorioprevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia, ma sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa. Se sono fruiti su base giornaliera, l’intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio. In proposito l’ARAN precisa che se il permesso incide su una giornata pari a 9 ore (a causa ad esempio del rientro pomeridiano previsto nel caso di orario di servizio basato su 5 giorni lavorativi), la giornata va considerata pari a 6 ore di permesso, tuttavia, le ulteriori ore di servizio (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno comunque considerate e defalcate dal monte orario. Come giustificare il permesso. Riguardo le modalità di giustificazione dell’assenza, il contratto prevede un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico. Cosa succede al raggiungimento delle 18 ore? L’ARAN, con O.A. CIR 2 dell’8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dall’art.33: eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all’istituto della malattia. In tali casi l’attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di “incapacità lavorativa” in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l’assenza alla malattia. Ad es. il tipico caso di permesso per “analisi cliniche” (come le analisi del sangue), ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà annoverato a malattia, constatata l’assenza della “incapacità lavorativa” quale elemento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l’assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.). 

 
 

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Pubblicato da: Cesp Veneto

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