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RIENTRO A SCUOLA DOPO IL 1° APRILE

da | 27 Mar 2022 | Autodifesa

PESCE D’APRILE

di AA.VV.

Il rientro del personale ATA non vaccinato

Il DL disciplina quindi (anche se su questo non mancano le polemiche) l’utilizzo del personale docente ed educativo che dal 1° aprile, pur rientrando a scuola non adempie all’obbligo vaccinale. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio di cui al comma 4 – sexies e l’obbligo di accedere con Certificazione C 19 ottenibile anche con tampone antigenico con validità 48 ore o molecolare 72 ore dallo svolgimento.

Sul personale ATA il DL non specifica nulla. Si attendono chiarimenti nei prossimi giorni.

E’ arrivato il chiarimento ministeriale: il personale ATA rientra con documentazione di tampone o altro previsto dal decreto ed è adibito alle ordinarie mansioni a cui adibito da ccnl e contrattazione d’istituto.

Mascherine

Resta l’obbligo, in tutti i gradi d’istruzion e nei servizi educativi educativi, dell’utilizzo di mascherine almeno di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e perciò anche su quelli scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile). Non va indossata, invece, durante le attività sportive.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o tampone). Dal 1 maggio quest’obbligo decade.

Gite scolastiche

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Casi di positività al Covid

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione, gruppo o classe, le attività proseguono in presenza per docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni di età, ma è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Le stesse regole valgono per i servizi educativi.

Didattica a distanza

Gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo viene invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. I

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente potrà lavorare ma sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica e non potrà entrare in classe.
Fondi

Con il Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene e materiali di consumo legati all’emergenza.

Organico

L’organico attuale viene prorogato, in base al Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, fino alla fine delle lezioni, cioè non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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