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FORMAZIONE in itinere. CORSI di AGGIORNAMENTO

da | 28 Ago 2021 | Autodifesa

FORMAZIONE in itinere. CORSI di AGGIORNAMENTO

di AA.VV.

Qui di seguito proponiamo una sintetica griglia di riferimento, di seguito una più articolata argomentazione.

MONTE ORE OBBLIGATORIO: Non esiste un numero di ore obbligatorie a cui si deve far riferimento, lo ha ribadito il Miur nella nota n. 25134 del 01/06/2017, dove appunto si evince che l’obbligatorietà non consiste nelle ore da svolgere ma nel rispetto del contenuto del Piano.

FUNZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI: È al Collegio dei Docenti che spetta il compito di approvare un piano di formazione nel rispetto del POF e tenendo conto delle esigenze formative dei docenti in modo da poter pianificare gli aspetti organizzativi e gestazionali delle attività di formazione dei docenti.

OBBLIGO DELLA FORMAZIONE: La formazione, per come scritto il comma 124 della legge 107, non ha vincoli di ore annuali e deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Pertanto, l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto al contratto. Il dirigente scolastico può può sanzionare il docente che non partecipa alla formazione solo ed esclusivamente se questa è stata deliberata dal Collegio, in quanto si tratterebbe di inadempimento agli obblighi di servizio.

Libera scelta dei corsi da seguire: Ogni docente è libero di scegliere il corso di formazione da seguire sia nell’ambito di iniziative già previste e organizzate dall’istituto scolastico sia presso Enti accreditati dal MIUR a condizione che tale formazione sia coerente con gli indirizzi e gli obiettivi prefissati dal piano approvato. Il docente può anche decidere di aggiornarsi autonomamente mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale on line, articoli di quotidiani, fonti normative, riviste specializzate, potendo richiedere tuttavia tale riconoscimento informale ai fini del piano di aggiornamento e formazione approvato dall’istituto secondo criteri individuati e indicati nel piano stesso.

PERMESSI: Tutti i docenti possono fruire del permesso di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche (comma 5, art 64 del CCNL 2006 /2009). Per usufruire di questo permesso non è obbligo seguire solo quelli organizzati dell’Amministrazione, l’importante è fornire gli estremi del corso/convegno a cui intende partecipare.
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Sarà dovere dei singoli insegnanti quello di inserire, nel proprio codice di com­portamento professionale, la cura della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. Si ribadisce che la formazio­ne continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora la legge 107/2015 lo correda di alcune regole di funzio­namento, inserite nel Piano, e lo dota di risorse finanziarie. Il MIUR sottolinea che “In primo luogo, è la stessa legge 107/2015 a riconoscere che la partecipazione ad azioni formative, con una pluralità di scelte possibili, deve fare riferimento alla comunità sco­lastica, nello specifico al Piano Trien­nale dell’Offerta Formativa che dovrà contenere al suo interno anche la previsione delle azioni formative che l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), in forma differen­ziata in relazione ai bisogni rilevati. In secondo luogo, vi sono gli strumen­ti per legare il disegno organico sulle azioni formative all’interno della scuo­la alle priorità e ai traguardi di miglio­ramento di ogni Istituto.”. Grande rilevanza lo avrà il “il Rapporto di autovalutazione (RAV), che ogni scuola ha realizzato e aggiornato, individua gli obiettivi di miglioramento che, concordemen­te, ogni comunità scolastica intende realizzare nei successivi tre anni. Le analisi interne al RAV sono la base di partenza per il Piano di Migliora­mento e lo stesso RAV individua la formazione come una delle 7 aree di processo su cui viene espresso un giudizio sull’istituto e uno degli obiettivi di processo che la scuola può indicare e definire per raggiungere i risultati.”
Non potrà il piano essere imposto dall’alto “Il Dirigente nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazio­ne del Piano di formazione dell’I­stituto, tiene conto delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani individuali. Il Piano di formazione dell’istituto è quindi il risultato di tali valutazioni e dovrà essere inserito nell’aggiornamento annuale del PTOF. In questo capitolo sono indicate, come richiesto dal comma 124 della legge 107, le priorità per la formazione in servizio per il prossimo triennio.”
Sarà compito della rete scolastica/ rete di scopo, curare la progettazione e l’organizzazione della formazione.

“Le scuole, con la promozione, il so­stegno e il coordinamento degli USR, sono organizzate in ambiti territoria­li e costituiscono le reti di ambito e di scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 della legge 107/2015) per la
valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività ammi­nistrative e di progetti e iniziative di­dattiche. La rete costituisce la realtà scolasti­ca nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole.La progettazione delle azioni forma­tive a livello di ambito territoriale potrà assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni orga­nizzative, a partire dalle reti di scopo, per particolari iniziative risponden­ti a specifiche tematiche o rivolte a categorie di destinatari (neoassunti, ATA, dirigenti, figure intermedie, docenti di diversi settori disciplinari, ecc.). All’interno della progettazione di ambito è comunque possibile l’as­segnazione di fondi anche a singole scuole per rispondere a esigenze for­mative previste nel piano triennale e non realizzabili in altro modo. Ogni rete di ambito individuerà una scuola – polo per la formazione, an­che non coincidente con la scuola capo-fila della rete stessa. La scuo­la-polo, in coerenza con le modalità specifiche che saranno scelte dalla rete di ambito per la concreta gestio­ne delle proposte formative e delle risorse, sarà assegnataria delle risor­se finanziarie provenienti da fondi nazionali.”

75 milioni di euro sono i finanziamenti che andranno a favore di 321 ambiti: “I 321 ambiti riceveranno dal MIUR per il prossimo triennio un investimento annuale complessivo di circa 25 milioni di Euro corrispon­dente ad un investimento triennale di 75 milioni di Euro. A questi fondi, che saranno gestiti in totale autono­mia dalla rete di ambito, andranno aggiunte le altre risorse definite nel Piano per realizzare le azioni indica­te dalle priorità formative”.

Formazione sì obbligatoria, ma senza monte ore specifico

“Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Pia­no Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base de­gli indirizzi del dirigente scolastico.L’obbligatorietà non si traduce, quin­di, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasver­sali, rivolti a tutti i docenti della stes­sa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria di­sciplina.” Nascono le Unità formative, si guarda al modello universitario per la formazione.

“Al fine di qualificare e riconosce­re l’impegno del docente nelle ini­ziative di formazione, nel prossi­mo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’isti­tuzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione, con riferi­mento ai bisogni strategici dell’istitu­to e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi inte­grarsi con i piani nazionali (Capitolo 4) e la formazione autonomamente organizzata per gestire le attività ri­chieste dall’obbligo della formazione. Le Unità Formative, possono esse­re inoltre associate alle scelte per­sonali del docente, che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in at­tuazione della legge 107/2015).
Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi ac­cademici, percorsi on line anche at­traverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open bad­ges, partecipazione a gruppi di ricer­ca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazio­ni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale.”

Si dovrà garantire l’opzione metodologica di minoranza

Si deve capire in tutto ciò in che modalità troverà spazio l’opzione metodologica di minoranza. Il Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015 che modifica l’articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che : “il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: (omissis)”. Da ciò discende che quando viene fatta valere la detta opzione, questa non potrà che essere inserita obbligatoriamente nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, detto PTOF, senza che si possa esercitare un voto positivo o negativo, D’altronde il Dirigente nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazio­ne del Piano di formazione dell’I­stituto, tiene conto delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani individuali e visto che è la stessa legge 107/2015 a riconoscere la partecipazione ad azioni formative, con una pluralità di scelte possibili,come ha evidenziato il MIUR, pur non essendo espressamente citata tale opzione nel piano nazionale, non potrà che essere garantita.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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