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Supplenze ATA, compatibilità con altro lavoro

da | 21 Ago 2021 | Autodifesa

Supplenze ATA, compatibilità con altro lavoro

di AA.VV.

Quando si sottoscrive il contratto a scuola (sia per assunzione in ruolo che per supplenza) si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro. Con la sottoscrizione del contratto, infatti, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.

Nello specifico la materia della incompatibilità del personale della scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

D’altronde l’art. 58 comma 9 del CCNL/2007 specifica che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Naturalmente è importante sapere che, non è possibile spezzare l’orario di una supplenza per motivi personali o per motivi di lavoro privato ma solo per completamento orario ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.

L’importante è che il secondo lavoro non comprometta l’orario di servizio della scuola, sempre se autorizzato dal DS.

Riportiamo anche la risposta fornita dall’USR Marche ad un quesito simile

“[…] quella di un lavoratore dipendente del settore privato con contratto a tempo pieno che maturi il diritto ad essere assunto per 6 ore settimanali nella istituzione scolastica.

Risulta nella fattispecie rispettata la condizione che il dipendente abbia con l’istituzione scolastica un rapporto di part time inferiore al 50% dell’orario d’obbligo.

Inoltre, ai sensi del dlgs 66/2003 in tema di orario di lavoro risulta possibile che la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di 48 ore settimanali.”

In ogni caso appena si prende la supplenza e prima di firmare il contratto, visto che si dovrà dichiarare di essere in condizione di non incompatibilità, se ne parla con il ds, e si deve chiedere l’autorizzazione a prescindere da quale tipo di attività abbia in corso, e se si trova in condizione di incompatibilità risolve il contratto di lavoro con il privato, o al più se la scuola ha la possibilità prenderà il part time, ma non è un diritto automatico, altrimenti incorrerà in condizione di incompatibilità. La cosa migliore sarebbe comunque quella di essere liberi da qualsiasi incarico prima di prendere una supplenza nella scuola visto che la materia è soggetta spesso ad interpretazioni non omogenee.

Pubblicato da: Cesp Veneto

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