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FORMAZIONI CLASSI, CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO & ALTRO

da | 27 Lug 2021 | Autodifesa

FORMAZIONI CLASSI, CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO & ALTRO

di AA.VV.

Legge 107. Art. 1 comma 5: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”

Comma 63 della 107: “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.”

La nota 2852 del 5 settembre 2016, la quale afferma: “E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili”

CCNL all’art 28 comma 5: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

Stabilito il numero delle ore che ciascun insegnante deve fare, occorre, come qualsiasi lavoratore, avere un orario di lavoro. Anche qui il CCNL non lascia adito a dubbi (art 28 comma 4) “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”

“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza” (comma 85).

La nota di prima: “Per quanto concerne quest’ultimo aspetto e, nel confermare che il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare, un utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia potrà consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la “copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento”.

In base al nuovo ccnl scuola è materia di confronto articolo 22 comma 8

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA,

nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto.

Le procedure, tra cattedre esterne, rispetto della legge 104/92 e lo spettro della legge Brunetta. La guida completa di Orizzonte scuola

ART. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

Il CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”.

2. ART .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

Il COLLEGIO DEI DOCENTI “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.

3. ART. 396 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

“Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

[..] In particolare cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”.

“La norma prevede, IN SUCCESSIONE TEMPORALE E LOGICA, che l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti” (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

4. Sono MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA le seguenti:

assegnazione docenti ai plessi di una stessa autonomia scolastica per plessi al di fuori del comune della sede centrale, seguendo i criteri della continuità didattica e salvaguardando le precedenze.

Sono materia di confronto tra Dirigente Scolastico e rappresentanti sindacali.

Assegnazione dei docenti ai plessi di una istituzione scolastica dello stesso comune.

SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI

Il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti.

Il Dirigente, presidente del Collegio dei Docenti, convoca quest’ultimo a cui compete, come dettato dall’art. 13 lettera b) del decreto legislativo 297/94, la formulazione di proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.

In sede di contrattazione di istituto si stabiliscono le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e i criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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