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COVID: poteri dei DS e ruolo della RSU

da | 21 Set 2020 | Autodifesa

COVID: poteri dei DS e ruolo della RSU

di AA.VV.

Ecco le effettive facoltà del dirigente anche nel periodo del covid:

  • Rimane a capo della struttura dell’istituzione scolastica (compiti di direzione, organizzazione e coordinamento), rimanepresidente del Collegio dei Docenti, è membro di diritto del Consiglio di Istituto e della giunta
  • È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio e della valorizzazione dellerisorse
  • Definisce con atto unilaterale le linee di indirizzo che devono essere alla base del PTOF (Piano Triennale dell’offertaFormativa) che viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Ciò è uno dei frutti perversi della Legge 107/15.
  • Assegna i docenti ai posti dell’organico dell’autonomia (assegnazione dei docenti alle classi, ai posti e alle variefunzioni), naturalmente sulla base dei criteri decisi dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto. Ricordiamoche nell’organico dell’autonomia è scomparsa la distinzione tra organico di diritto e organico di Ricordiamo inoltre che la cosiddetta “chiamata diretta” è stata superata grazie anche alla ferma e coerente opposizionedella Gilda degli Insegnanti che non ha mai smesso di opporsi a questo istituto ritenuto incostituzionale. Sempre su impulso della Gilda la Corte di Cassazione (sentenza Num. 11548 Anno 2020 del 15/6/2020) ha definitivamente ribadito che l’assegnazione dei docenti alle classi deve rispettare i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti.
  • Individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”).
  • Può individuare fino al 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia per “attività di supporto organizzativo”; rimaneil problema di come retribuirli visto che il CCNL prevede il pagamento con il FIS di soli due
  • Può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per le supplenze fino a 10 giorni con il personale dell’organicodell’autonomia anche utilizzandolo in gradi di istruzione inferiore. I provvedimenti di agosto 2020 prevedono la possibilità temporanea di poter chiamare supplenti anche per un solo giorno in particolare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
  • Può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titolidi studio validi per l’insegnamento della
  • Decide in merito al periodo di prova dei docenti neoassunti, “sentito” il comitato di
  • Identifica un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato

Le eccessive, prerogative dei Dirigenti erano state preparate e pianificate da altre Leggiprecedenti alla 107/15 che avevano limitato gli ambiti di contrattazione delle RSU eintrodotto le sanzioni disciplinari.

Il pessimo D.Lgs. 150/09, noto come Decreto Brunetta, che ha integrato il D.Lgs. 165/2001, ha introdotto nuove normesulle RSU e sulle sanzioni disciplinari che i Dirigenti possono infliggere ai docenti.

Competenze RSU:
Il decreto 150/2009 (Brunetta) prevede una radicale riduzione delle competenze delle RSU. La tendenza in atto è ancora quella di affidare al Dirigente Scolastico l’organizzazione discrezionale degli uffici (orario, assegnazione dei docenti alleclassi, ai plessi, ecc.). Ricordiamo però che il Piano delle attività e il PTOF sono di competenza del Collegio dei Docenti per ciò che concerne l’organizzazione delle specifiche attività didattiche. Ciò comporta che il DS non può imporretutto ciò che vuole, ma deve avere il consenso degli organismi collegiali per definire la programmazione delle attivitàscolastiche (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto). (cfr le parti specifiche) Il ruolo delle RSU rimane centrale perl’applicazione della normativa sulla sicurezza, sui diritti sindacali (vedi assemblee, spazi sindacali nella scuola, ecc.) E sulladistribuzione del Fondo dell’istituzione Scolastica (FIS) e, in applicazione del CCNL 2016-18, anche il fondo per lavalorizzazione dei docenti (ex bonus), è contrattato dalle RSU. Con il CCNI sul MOF 2020-21 le somme dell’ex bonus merito entrano a far parte del calderone del fondo di istituto (fis) e possono essere utilizzate anche dal personale ata. La gilda non ha firmato il contratto perche’ ribadisce che le somme dell’ex bonus merito devono essere finalizzate ai docenti soprattutto nella fase della didattica a distanza e della didattica digitale integrata.

Ecco le effettive facoltà del dirigente anche nel periodo del covid.
Malgrado il COVID molte scelte importanti nella scuola restano di carattere collegiale spettano al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e al Consiglio di Classe.

Per tutte le attività collegiali, fa ancora testo Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.Il Collegio dei Docenti è l’organofondamentale di governo dell’attività didattica della scuola ed è organo collegiale. Ciò significa che il Dirigente scolastico èconsiderato sempre al suo interno un primus inter pares e non ha il potere di imporre alcuna delibera o decisione.

I tentativi da parte delle associazioni della dirigenza e del governo di ridurre il Collegio dei Docenti a semplice organo diratifica delle decisioni dell’amministrazione sono stati sconfitti dalla mobilitazione dei docenti contro la “buona scuola” e dagli interventi in sede di discussione del CCNL 2016-18. Per questo è importante difendere il ruolo del Collegio dei Docenti everificare che non passino delibere e atti che siano lesivi della professione docente. Essere presenti, attivi e consapevoli diquello che si sta discutendo e votando, è quindi fondamentale. Disinteressarsi di ciò che avviene in Collegio o votarepassivamente seguendo le indicazioni del Dirigente è un fatto molto negativo che si ripercuote su tutti. Ricordiamo che le delibere,se votate senza alcuna contestazione o eccezione, sono spesso vincolanti per tutti i docenti e possono aggravare inutilmentele condizioni di lavoro dei docenti.

Il Collegio dei Docenti deve essere organizzato come qualsiasi organo collegiale e quindi dovrebbe dotarsi di unregolamento di funzionamento in cui stabilire i tempi di intervento, le modalità di votazione, la presentazione dellemozioni, ecc.(come accade per i consigli comunali, le riunioni condominiali, ecc.).

Il Collegio è il solo luogo in cui si può deliberare sulla didattica (dipartimenti e commissioni possono fare solo unlavoro propedeutico, non possono deliberare).

Nel periodo di emergenza in molte scuole sono stati organizzati Collegi dei Docenti, Consigli di Classe, riunioni di dipartimento, Consigli di Istituto, ecc. con modalità telematiche. La legge 27/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18/2020 stabilisce “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza”, anche se tale modalità non sia stata prevista in un regolamento. La modalità a distanza sarà usata anche durante l’a.s. 2020-21. E’ in ogni caso opportuno che le riunioni a distanza siano regolamentate per evitare che possano essere inficiate di nullità o annullabilità in mancanza dei requisiti minimi per garantire il loro corretto funzionamento con particolare riferimento alle delibere votate e alle decisioni vincolanti per i partecipanti. Ma soprattutto è da evitare che, in assenza di una regolamentazione, si tramutino in semplici comunicazioni top down delle decisioni unilaterali della dirigenza scolastica assumendo la forma di ordini di servizio.

Per questo invitiamo le colleghe e i colleghi a proporre in sede di riunioni telematiche degli organi collegiali un regolamento per il loro funzionamento (modelli di regolamento si trovano sui siti della Gilda)

DECALOGO DELLA LEGALITA’ UGUALE

Il Collegio dei Docenti deve deliberare su:

il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e le sue integrazioni e modifiche annuali;
il Piano annuale delle attività;
l’adozione dei libri di testo;
i membri della componente docente del comitato di valutazione;
i docenti incaricati delle funzioni strumentali;
i componenti del “nucleo di valutazione” chiamati alla stesura del RAV e del Piano di

IL PTOF: NATURA, SCOPI, CAUTELE
Il PTOF è il documento che caratterizza la scuola nei confronti dell’”utenza” e dei terzi. Al suo interno sono inseritetutte le attività progettuali curricolari ed extracurricolari della scuola alle quali deve essere dato riconoscimento in sede diFondo dell’Istituzione Scolastica (FIS). Dopo la legge 107/2015 il POF annuale è diventato triennale e può essere modificatoannualmente solo in caso di giustificate motivazioni

“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio diriferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attivitàformative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti inbase alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese diottobre”.

“I l piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definitidal Dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto”.

Per l’a.s. 2020-21 le Linee Guida del MI obbligano le scuole a modificare il PTOF inserendo le prescrizioni e le scelte didattiche da adottare nell’emergenza COVD.

“Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con lediverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e deipareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

Rispetto alla normativa precedente c’è un depotenziamento delle fun zioni del Collegio dei Docenti. Infatti esso deve porre in essere indirizzi e sceltedi gestione e amministrazione definite ex ante dal Dirigente scolastico. Ma, attenzione, la norma non fa riferimento ad alcuna intrusione delDirigente nel merito della didattica che rimane a capo esclusivamente del Collegio dei Docenti. Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad approvare ilPTOF (eventualmente dopo aver chiesto al Collegio delle modifiche), ma non può in ogni caso modificare il provvedimento o procedere autonomamentese l’iter elaborazione-adozione non è stato portato a compimento.

Bisogna fare molta attenzione al rapporto che intercorre tra RAV (rapporto di autovalutazione), Piano di miglioramento ePTOF. Il Sistema nazionale di valutazione (d’ora in poi SNV) obbliga le scuole ad una sorta di definizione formale delle“priorità strategiche” della scuola contenute nel RAV e nel conseguente Piano di Miglioramento che la scuola devepredisporre per certificare gli sforzi per il raggiungimento dei risultati promessi e attesi. Poiché le premialità e la valutazionedei Dirigenti si basano sull’efficacia dei piani di miglioramento e sugli obiettivi conseguiti i Dirigenti spesso cercano dicurvare la struttura e i contenuti del PTOF per attuare formalmente le promesse e le aspettative dichiarate. Prima dianalizzare e discutere il PTOF e le sue eventuali modifiche annuali è quindi necessario che il Collegio dei Docenti siaadeguatamente informato dei contenuti del RAV e delle proposte inserite nel Piano di Miglioramento. Ricordiamo chel’unità di autovalutazione prevista per la stesura del RAV e del piano di miglioramento è formata dal Dirigente scolastico, daun referente della valutazione (che dovrebbe a nostro avviso votato dal Collegio dei Docenti) e da “uno o più docentiindividuati dal Collegio dei Docenti”. Bisogna pertanto fare molta attenzione a chi si elegge nell’unità di autovalutazione perché il RAV e il piano di miglioramento non sono solo fastidiose incombenze burocratiche, ma scelte politiche checaratterizzano fortemente la scuola.

ATTENZIONE!!
Nelle linee guida del 26 giugno 2020 (Piano Scuola 2020-21) emanate dal Ministero dell’Istruzione (d’ora in poi MI) si introduce l’obbligo, con la modifica del PTOF e del Piano delle Attività, di organizzare già dal 1 settembre una attività di recupero per gli allievi e le classi che non hanno potuto nella fase si chiusura delle scuole affrontare la progettazione educativa prevista. Si dovrebbe programmare dal 1 settembre fino all’inizio delle attività scolastiche normali (14 settembre) interventi didattici con il Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) dedicato agli allievi ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe dovrebbero predisporre un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale.

Si introduce inoltre, sempre nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni, il Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.) nel quale i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe devono individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.

In concreto il PAI è dedicato a singoli allievi che devono recuperare situazioni di insufficiente valutazione mentre il PIA varrebbe per tutta la classe per colmare le lacune della programmazione dell’a.s. 2019-20.

Il problema sta nel fatto che tali interventi, se effettuati dal 1 settembre all’inizio delle lezioni, costituirebbero attività didattica ordinaria, ai sensi del Decreto legge n. 22/2020, senza alcun riconoscimento stipendiale accessorio e senza rientrare nelle attività funzionali inserite nelle 40 ore più 40 previste dal CCNL (vedi dopo). La Gilda ritiene che tale attività debba essere riconosciuta come attività di lavoro accessorio e quindi pagata e invita i colleghi a richiederne il pagamento o il riconoscimento economico in maniera formale con richiesta scritta al dirigente. Se il PAI e il PIA sono effettuati oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto dopo l’inizio delle lezioni devono essere pagato con quota oraria di € 35.

La legge 107/2015 ha introdotto l’organico dell’autonomia che ha superato l’iniziale distinzione tra organico di diritto eorganico di potenziamento. Questo organico dovrebbe durare, il condizionale è d’obbligo, tre anni a partire dal 1/9/2016(perciò fino al 31/8/2018 e dal 2018-19 al 2020-21) e dovrebbe essere definito sulle concrete richieste di organicoaggiuntivo previste e deliberate nel PTOF e quindi elaborate dal Collegio dei Docenti. Ricordiamo a tutte e a tutti che èquindi scorretto continuare a parlare di organico di potenziamento come separato da quello istituzionale. Il MIUR prima e ora il MI ha spesso attribuito alle scuole un potenziamento su classi di concorso diverse da quelle richieste dalle scuole oaddirittura non previste nel piano delle discipline della scuola. Si tratta di una vergogna, ma riteniamo che tutti i docentiutilizzati nell’organico aggiuntivo abbiano diritto a svolgere il loro lavoro e non debbano essere utilizzati in funzioniimpiegatizie o di mero supporto amministrativo alla dirigenza. Sempre secondo la legge. tutti i docenti sono oggetto diincarico triennale nella scuola rinnovabile automaticamente se vi è coerenza con il PTOF. ATTENZIONE. Ciò significa che seviene modificato il PTOF, possono essere modificati anche gli organici, con particolare riferimento a quelle materie chefanno parte della quota di “potenziamento” e a discipline che possono essere intercambiabili con altre (ad es. lelingue).

Il PTOF è reso pubblico anche con pubblicazione sul sito di istituto e dovrebbe essere consegnato agli alunni e alle famiglieall’atto dell’iscrizione a gennaio (con particolare riferimento alle famiglie che iscrivono i loro figli al primo anno del ciclo); definisce di fatto la natura della scuola e della professionalità dei docenti che in essa operano. Essenziale è dunque evitareche esso divenga il contenitore di richieste o di bisogni non attinenti alla natura della scuola, luogo pubblico di istruzione e formazione.

Bisogna operare con la massima cautela nel deliberare progetti, attività, commissioni o quant’altro senza previa ed esplicitaidentificazione dei docenti che intendono impegnarsi per quanto previsto e senza che siano chiarite le risorse disponibili per ilpagamento del salario accessorio in sede di Fondo dell’Istituzione Scolastica o con altri fondi dedicati (si veda ad esempio ilfondo specifico per l’ex alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, o i fondi per progetti PON). Non è dignitoso, né legittimo lavoraresenza alcun riconoscimento economico! Il progetto che appare nel PTOF diviene infatti un impegno della scuola ed un impegnopreso senza ponderazione è dannoso per tutti. (Può essere opportuna, per ogni attività, la dizione: “previa di- sponibilità deidocenti”). Molta attenzione deve essere posta, soprattutto adesso, a non trasformare il PTOF in una sorta di strumento chepone limiti alla libertà d’insegnamento, condizione inalienabile per l’esercizio della nostra professione e per la salvaguardiadella natura pubblica della scuola. Esso esplicitare che la condivisione delle scelte operate dai docenti non implicanecessariamente la condivisione del metodo d’insegnamento e del libro di testo o dei materiali didattici utilizzati. Il metodorappresenta la libertà di insegnamento, sancita dall’art. 33 della Costituzione, ed è anche con- dizione indispensabile per poterinsegnare in modo efficace. Anche le modalità di organizzazione della didattica a distanza e della DID devono essere oggetto di delibera.

Tutto ciò è riportato anche nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) e non sconfessato dalla legge 107/2015 dove siprecisa che il PTOF “… comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza lecorrispondenti professionalità” (art. 3, comma 2). Il coordinamento di classe, di progetto, ecc. e i docenti che se ne fanno carico dovrebbero essere votati dall’organo di riferimento e non con un atto unilaterale della Dirigenza comeavviene nella quasi totalità dei casi (ad es. il coordinatore di classe dovrebbe essere eletto in seno alla componente deidocenti del Consiglio di Classe). In ogni caso, è necessario verificare che siano stati previsti, in sede di contratto diIstituto, i necessari riconoscimenti economici. Si possono rifiutare, anche se riconosciute nel FIS con specificacontrattazione RSU, le mansioni di natura impiegatizia (rilevazione delle assenze, ecc.) o che hanno a che vedere conle norme sulla sicurezza e con responsabilità dirette che non possono essere attribuite al solo coordinatore di classe. Stessoragionamento è ancor più valido per i Coordinatori di materia o di dipartimento. Serve anche qui la delibera delCollegio dei Docenti che ne identifica ruolo e le modalità di designazione. Infatti anche questi ruoli non sono riconosciutidal CCNL e quindi non sono obbligatori.

Essendo tali figure funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e alla migliore organizzazione gestionale nulla ostache siano riconosciute nell’ambito del bonus dedicato alla valorizzazione del merito dei docenti. In questo senso èfondamentale che il comitato di valutazione che deve definire i criteri per l’attribuzione dei fondi per il merito inserisca tali funzioni nella premialità. Ciò consente di liberare risorse del FIS per riconoscere l’enorme lavoro aggiuntivo deidocenti che troppo spesso vien sottopagato o addirittura non riconosciuto.

Se il PTOF non prevede queste figure …
il Dirigente scolastico può solo delegare Consiglio per Consiglio e per iscritto il ruolo di presidenza del Consiglio diclasse ad un do- cente il quale ha solo il compito di presiedere e coordinare la riunione essendo in questo caso delegato delDirigente. Così pure il Dirigente, o lo stesso docente che presiede il Consiglio di classe volta per volta, identifica il docenteverbalizzatore. Le funzioni previste sono solo quelle espressamente indicate nella delega.

In mancanza del coordinatore tutte le problematiche inerenti i rapporti con famiglie, l’organizzazione delle uscite odei viaggi di istruzione ecc. vanno in capo al Dirigente scolastico e alla sfera amministrativa.

Ricordiamo che dovrebbe essere il Dirigente scolastico a presiedere tutti i consigli di classe, a tenere, in qualità dirappresentante legale dell’Istituzione Scolastica, i rapporti con le famiglie, a coordinare l’attuazione del PTOF, ecc.Negli ultimi anni troppi docenti lavorano gratis facendosi carico del lavoro in capo ai Dirigenti. È benesottolineare tale situazione rivendicando il giusto riconoscimento economico e rifiutando ruoli o funzioni che non cispettano in quanto accessori e quindi volontari. Il fatto che i dirigenti, oberati anche da reggenze in altre scuole, non siano in grado di adempiere alle incombenze relative ai loro incarichi non ci obbliga a supplire gratuitamente alle lacune dell’amministrazione.

Il segretario verbalizzatore è scelto dal presidente dell’organo collegiale e per legge questa non è considerata attivitàvolontaria, ma connaturata al funzionamento dell’organo. Riteniamo in ogni caso che la sua funzione, se continuativa a livello soggettivo, debba essere riconosciuta in una qualche misura in sede di contrattazione RSU nel FIS.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

Centro studi per la Scuola Pubblica

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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