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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL DECRETO “CURA ITALIA” in attesa dei decreti applicativi ministeriali.

da | 14 Apr 2020 | Autodifesa

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

di Marco Barone*

Si può introdurre il lavoro agile anche per il personale docente

Sino ad oggi il lavoro agile nella scuola per il personale docente non era stato contemplato. Cosa che abbiamo osservato una pluralità di volte. Adesso con la nuova norma il quadro muta in modo rilevante. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

Ciò significa che il dirigente della scuola potrà attivare il lavoro agile anche per il personale scolastico tutto ivi incluso quindi quello docente. Potrà, non significa che dovrà, ma nella realtà delle cose il lavoro agile i docenti lo stanno svolgendo sostanzialmente già da settimane.

Si dovrà rispettare il proprio orario di lavoro?

Ad oggi i docenti hanno lavorato più del dovuto, costantemente, con l’introduzione del lavoro agile si devono porre dei paletti, a partire dal rispetto dell’orario di lavoro. L’articolo 18 comma 1 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81( che è quella che disciplina il lavoro agile ed è richiamata nell’articolo 87 del decreto legge a cui rinvia il decreto legge 22 dell’8 aprile) afferma chiaramente che “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. E nel periodo precedente si sottolinea che questo si svolge senza “precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa”.

Quindi, da ciò si desume che si dovranno rispettare sicuramente i limiti orari contrattuali, e questa è una garanzia a tutela dei lavoratori, ma ciò non significa che i lavoratori siano obbligati a rispettare il proprio ordinario orario di lavoro giornaliero come se si fosse in presenza di attività didattica ordinaria. Saranno i docenti nella propria autonomia a decidere come svolgere questa attività nel rispetto del proprio limite orario contrattuale. Bisogna ricordare che la nota MIUR del 6 marzo in materia di lavoro agile richiesto dal personale ATA prevedeva che “le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili”.

Esiste il diritto alla disconnessione

L’articolo 22 lettera c8 comma 4 del CCNL scuola del 2018 ricorda che “sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”. Quindi, questa materia è stata rimessa alla contrattazione integrativa. E le disposizioni previste a favore dei lavoratori, delle lavoratrici della scuola, devono essere ottemperate anche con la didattica a distanza e durante il lavoro agile.

Si può usare propria strumentazione

Bisogna ricordarsi che i lavoratori per garantire la prestazione lavorativa in lavoro agile possono svolgerla attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. Ovvero Il datore di lavoro non sarà responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. Se il lavoratore non ha la strumentazione per poter svolgere la DAD dovrà segnalare questa problematica alla scuola.

Si può essere esonerati dalla DAD in caso di impossibilità a svolgere l’attività a distanza ?

Ricordiamo che il decreto cura Italia all’articolo 87 comma 3 prevede che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita’ le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennita’ sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I lavoratori vanno tutelati in materia infortunistica

L’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 afferma che chiaramente che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

* collaboratore anche di OrizzonteScuola

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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