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DaD e vacanze pasquali

da | 6 Apr 2020 | Autodifesa

DaD e vacanze pasquali

di avv. Marco Barone da OrizzonteScuola.it

In un momento difficile come quello che l’Italia e gli italiani stanno vivendo si sta realizzando un mero accanimento nei confronti dei diritti dei lavoratori. E anche la scuola non ne è esente. Come se il personale scolastico non stesse facendo niente, come se fosse a casa a girarsi i pollici.

La didattica a distanza è in parte un fallimento, perché il Paese non era preparato, perché ci sono diseguaglianze sociali profonde che ne rendono impossibile l’esercizio, perché hai generazioni che non sanno neanche scrivere una mail, perché lo Stato non ha mai investito sulle nuove tecnologie e nell’istruzione a dovere.

C’è una insignificante minoranza che forse la DAD non la farà, per mille ragioni, ma questa minoranza sta diventando lo strumento di un sistema che vuole accanirsi contro tutti i lavoratori.

I docenti, i dirigenti, per quanto riguarda la DAD, stanno lavorando anche più del dovuto. Si sfora ogni orario di lavoro giornaliero, si è sempre reperibili, sono saltate tutte le regolamentazioni, i carichi di lavoro sono pesanti, lo stress è alto.

Eppure una regolamentazione va data, perché lo stato d’emergenza non ha sospeso i diritti dei lavoratori che devono continuare ad esistere anche con la DAD, cosa che ad oggi non è che con il riconoscimento del lavoro agile forse potrà realizzarsi.

Tra gli accanimenti che si registrano vi è quello di mettere in discussione le vacanze pasquali. Ciò non deve esistere. Perché il personale scolastico ha diritto al riposo, come hanno diritto anche al riposo gli studenti, le famiglie.

Attenzione, perché è nelle condizioni di emergenza che si pongono poi le basi per compromettere certi e dati diritti.
La normativa

Come ricorda il MIUR ogni anno il Ministero emana un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali perle scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza stabilisce anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive. Inoltre l’ordinanza stabilisce la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione. Le Regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.
Il calendario scolastico

Le fonti principali sono l’articolo 74 del D.L.vo 297/94, noto come il Testo Unico della scuola; l’articolo 10 comma 3 lettera C) del D.L.vo 297/94 lettera c, l’art. 5 comma 2 del DPR 275/99: ” Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112″.(“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) Dunque se non interviene una modifica nella modifica del calendario scolastico, le vacanze pasquali continuano a rimanere un diritto dei lavoratori della scuola che non può essere intaccato da alcuna disposizione unilaterale da parte della dirigenza scolastica.
Le festività nazionali e religiose

Bisogna poi ricordare che sono festività nazionali e religiose, ai sensi della Legga 260/1949 e successive modificazioni e integrazioni: il primo giorno dell’anno; il giorno dell’Epifania (6 gennaio); il 25 aprile (ricorrenza della Liberazione – festa nazionale); il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio (festa del lavoro – festa nazionale); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica); il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1° novembre); il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre); il giorno di S. Stefano (26 dicembre). L’articolo 6 della detta legge afferma che “in caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori ((sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.))”.
Non si può lavorare durante le festività, senza il consenso del lavoratore

La Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n.18887 sul punto ha affermato quanto ora segue: “La L. n. 260 del 1949 (come modificata dalla L. n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016). La legge citata n. 260 del 1949 non ha, poi, esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste da una legge anteriore (la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass. 7.8.2015 n. 16592).

Solo per il “personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” è stato statuito l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.

Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209).

Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 4435 del 2004).

La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005).

I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) – di astenersi dalla prestazione.

In sintesi, l’orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece- derivare da un loro accordo.”

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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