DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO: vademecum
Nelle pagine che seguono troverai un breve riassunto della normativa generale per il personale docente neo-assunto in ruolo con cui i COBAS mettono a tua disposizione alcune essenziali indicazioni per informarti con chiarezza sui tuoi diritti che per i COBAS sono fondamentali. La battaglia contro le politiche di smantellamento del sistema pubblico dell’istruzione e, in generale, di privatizzazione dei servizi pubblici, ha bisogno anche del tuo contributo di idee e di partecipazione. Le sedi provinciali dei COBAS sono a disposizione per una più qualificata e dettagliata consulenza e per costruire insieme una scuola davvero di qualità, che non sia la scuola-azienda, la scuola-miseria, la scuola-quiz. Buon lavoro! Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine “privatizzazione” si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono aiutarti. Di seguito solo alcune brevi note per un primo orientamento. Il rapporto di lavoro A partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997 l’assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l’amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto. L’assunzione può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell’assunzione puoi optare per un orario ridotto (e puoi ottenerlo se non è saturo il contingente provinciale). La sottoscrizione del contratto Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (artt. 25 e 44 CCNL Scuola 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. È indicato anche il termine entro il quale è obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la perdita dell’impiego. È importante presentarsi con la nomina ricevuta, il documento di identità, il codice fiscale e l’IBAN del conto corrente postale o bancario che è necessario per la stipula del contratto. Gli adempimenti non più necessari e quelli obbligatori Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al d.P.R. n. 445/2000, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito: certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione: basta autocertificare tutto. All’atto dell’assunzione e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori : • Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art. 46 d.P.R. n. 445/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri: se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. • Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera). In base all’art. 145 del d..P.R. n. 1092/1973 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio. • Dichiarazione di non incompatibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs n. 165/2001 o dall’art. 508 del d.lgs n. 297/1994. Altre domande/documentazioni che, in base alla situazione personale, sarebbe opportuno presentare sono le seguenti: • computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione. Rispetto alla richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO) come COBAS sconsigliamo assolutamente l’adesione al fondo ESPERO perché, tra l’altro, non è conveniente. Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento. Periodo di prova e anno di formazione Il rapporto di lavoro diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art. 438 del d.lgs. 297/1994 e il CCNL, ha la durata di un anno. I docenti neoimmessi in ruolo da concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, secondo quanto previsto dal D.M. n. 850/2015. Periodo di prova Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (L. n. 107/15, art. 1, comma 116) A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili: a) le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell’art. 14 della Legge n. 270/82; a) l’utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio; b) la messa a disposizione per supplenze; c) le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali; d) l’utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa; e) l’utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica; f) l’utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado). Fermo restando che le attività didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei 180 gg sono:- • i giorni di lezione;
- • le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
- • i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) all’inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
- • i giorni dedicati agli scrutini e agli esami;
- • interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
- • i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ambito Territoriale dell’USR (art. 438, comma 3, d.lgs n. 297/1994) e dall’istituto;
- • il primo mese di congedo di maternità;
- • i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
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Centro studi per la Scuola Pubblica
Via Monsignor Fortin 44 – Padova
Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.